Art. 18 
 
           Ulteriori disposizioni in materia di personale 
 
  1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) al terzo periodo, le parole:  «da  Regioni,  Province  e  Comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti  «da  parte  di  Regioni,
Province, Comuni ovvero da parte di altre  Pubbliche  Amministrazioni
regionali o locali interessate»; 
  2)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «Ai  relativi  oneri»   sono
sostituite dalle seguenti: «Agli  oneri  di  cui  ai  periodi  primo,
secondo, terzo e quarto»; 
  3) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ferme ((  restando
)) le previsioni di cui al terzo ed al  quarto  periodo,  nell'ambito
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori  risorse,
fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di  euro  per  gli  anni
2017 e 2018, per i comandi ed i  distacchi  disposti  dalle  Regioni,
dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche  Amministrazioni
regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli
Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte
delle Regioni, delle Province  o  dei  Comuni  interessati  di  nuovo
personale, con contratti a tempo determinato della durata massima  di
due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico  a
supporto dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni,
delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal quinto e  dal  sesto  periodo  del  presente
comma   e'   effettuata    con    provvedimento    del    Commissario
straordinario.»; 
  ((  3-bis)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le
disposizioni del presente comma in materia di  comandi  o  distacchi,
ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a  tempo
determinato nel limite di un contingente massimo di quindici  unita',
si applicano, nei limiti  delle  risorse  finanziarie  ivi  previste,
anche agli enti parco nazionali il cui  territorio  e'  compreso,  in
tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2»; )) 
  b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli  incarichi
dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalita' di cui al comma
1,  quarto  periodo,  non  sono  computati  nei  contingenti  di  cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.». 
  (( b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter. Le spese di funzionamento  degli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal  comma  1,  sono  a
carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un  milione  di
euro per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  L'assegnazione  delle
risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con
provvedimento del Commissario straordinario. 
  1-quater. Le eventuali spese di funzionamento  eccedenti  i  limiti
previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria». )) 
  2. Le unita' di personale di  cui  all'articolo  15-bis,  comma  6,
lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino
a ulteriori venti unita', nel limite (( dell'ulteriore importo di  un
milione di euro )) annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) per  le  attivita'  connesse  alla  messa  in  sicurezza,
recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito  della
ricostruzione  post-sisma,  e'  autorizzato  ad  operare   attraverso
apposita contabilita'  speciale  dedicata  alla  gestione  dei  fondi
finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi
in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono  altresi'
le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere
sulle risorse di cui  all'articolo  4,  comma  3,  previo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  e  riassegnazione  su  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo  15,  comma
8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilita' speciale  e'
aperta per il periodo di  tempo  necessario  al  completamento  degli
interventi e comunque non superiore a cinque anni.». 
  4.  All'articolo  50  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, lettera a), la  parola:  «cinquanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «cento»; 
  (( a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Il  trattamento  economico  del  personale  pubblico  della
struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,
fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai   rispettivi
ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita': 
  a) le  amministrazioni  di  provenienza  provvedono,  con  oneri  a
proprio carico esclusivo,  al  pagamento  del  trattamento  economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione; 
  b) qualora l'indennita'  di  amministrazione  risulti  inferiore  a
quella prevista per il personale della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, il Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle
sole   somme   eccedenti   l'importo   dovuto,   a    tale    titolo,
dall'amministrazione di provenienza; 
  c) ogni altro emolumento accessorio  e'  corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo del Commissario straordinario. 
  3-ter.  Al  personale  dirigenziale  di  cui  al   comma   3   sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura  equivalente  ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche', in attesa di  specifica  disposizione
contrattuale,  un'indennita'  sostitutiva   della   retribuzione   di
risultato,   determinata   con    provvedimento    del    Commissario
straordinario, di  importo  non  superiore  al  50  per  cento  della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche  responsabilita'
connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a  orari  disagevoli  e
della  qualita'  della  prestazione  individuale.  Restano  ferme  le
previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b)  e
c) del comma 7. 
  3-quater. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3-bis  e  3-ter  si
applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 
  3-quinquies.  Alle  spese  per  il  funzionamento  della  struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'  speciale
prevista dall'articolo 4, comma 3»; 
  a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole:  «nell'ambito  della
contrattazione  integrativa   decentrata»   sono   sostituite   dalle
seguenti:  «nelle  more  della  definizione   di   appositi   accordi
nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»; 
  a-quater) alla lettera c) del  comma  7,  le  parole:  «nell'ambito
della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento
fino al 30 per cento del trattamento accessorio,  tenendo  conto  dei
risultati conseguiti su specifiche attivita' legate  all'emergenza  e
alla ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata, un  incremento  fino  al  30  per  cento  del
trattamento accessorio, tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su
specifici  progetti  legati  all'emergenza  e   alla   ricostruzione,
determinati semestralmente dal Commissario straordinario»; )) 
  b)  dopo  il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:   «7-bis.   Le
disposizioni di cui al comma  7  si  applicano  anche  ai  dipendenti
pubblici impiegati presso gli uffici  speciali  di  cui  all'articolo
3.»; 
  c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:  «8.  All'attuazione  del
presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei  limiti
di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
oneri si fa fronte con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite  massimo  di
3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.». 
  (( c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
«Ai fini  dell'esercizio  di  ulteriori  e  specifiche  attivita'  di
controllo sulla ricostruzione privata, il  Commissario  straordinario
puo' stipulare apposite convenzioni con il  Corpo  della  guardia  di
finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori  oneri  finanziari  si  provvede  con   le   risorse   della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3». )) 
  5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  (( a) al comma 1, le parole da: «e di  14,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2017» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro  per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale  con  professionalita'  di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte,  nel
limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di  14,5  milioni  di
euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di  9,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di  euro  per  l'anno
2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3»; )) 
  b) dopo il comma 1, e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Nei  limiti
delle risorse finanziarie previste dal comma  1  e  delle  unita'  di
personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2,  i  Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli  anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa  dei
rapporti  di  lavoro  a   tempo   parziale   gia'   in   essere   con
professionalita' di tipo  tecnico  o  amministrativo,  in  deroga  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296.»; 
  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure  previste  dal
comma 3  e  limitatamente  allo  svolgimento  di  compiti  di  natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1  e
2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di  personale  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e di cui all'articolo  1,  commi  557  e  562,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31  dicembre  2017  e
non rinnovabili. 
  3-ter.  I  contratti  previsti  dal  comma  3-bis  possono   essere
stipulati, previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento  della
sussistenza di un'adeguata esperienza  professionale,  esclusivamente
con  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche
universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti
agli ordini e collegi professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo   tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle  opere  pubbliche.  Ai  fini  della
determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in  ogni  caso,
non puo' essere superiore alle voci di natura  fissa  e  continuativa
del  trattamento  economico  previsto  per  il  personale  dipendente
appartenente  alla  categoria  D  dalla   contrattazione   collettiva
nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, relativamente alla non  obbligatorieta'  delle  vigenti  tariffe
professionali fisse o minime. 
  3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per
la sottoscrizione  dei  contratti  previsti  dal  comma  3-bis,  sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario,  d'intesa
con  i  Presidenti  delle  Regioni-vice  commissari,  assicurando  la
possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 
  3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che  i  Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai  sensi  e
per  gli  effetti  del  comma  3-bis,   puo'   essere   superiore   a
trecentocinquanta. 
  3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis,  3-ter  e
3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal  fine,  una
quota pari al dieci per  cento  delle  risorse  finanziarie  e  delle
unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati  commi
e' riservata alle Province per le assunzioni  di  nuovo  personale  a
tempo determinato, per le rimodulazioni dei  contratti  di  lavoro  a
tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma
1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro  autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa.  Con  provvedimento  del
Commissario straordinario, sentito il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile   e   previa   deliberazione   della   cabina   di
coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo  1,  comma
5, sono determinati i profili  professionali  ed  il  numero  massimo
delle unita' di personale che ciascuna Provincia  e'  autorizzata  ad
assumere per le  esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle
richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  assegnate  le   risorse   finanziarie   per   la
sottoscrizione dei contratti di  lavoro  autonomo  di  collaborazione
coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.». 
  (( 3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata  disposta  la
chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave
stato di allerta derivante da calamita' naturali di  tipo  sismico  o
meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici  situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia
disposto la chiusura verificano se  sussistono  altre  modalita'  che
consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da  parte  dei
propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il  lavoro  agile.
In caso  di  impedimento  oggettivo  e  assoluto  ad  adempiere  alla
prestazione  lavorativa,  per  causa  comunque  non   imputabile   al
lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono,  d'intesa  con  il
lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore  non
lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un  anno,
salvo  che  il  lavoratore  non  chieda  di  utilizzare  i   permessi
retribuiti, fruibili a scelta in giorni o  in  ore,  contemplati  dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  anche  se  relativi  a
fattispecie diverse». 
  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160, dopo le parole: «pari a 2,0 milioni di euro,» sono  inserite  le
seguenti: «nonche' un contributo di  500.000  euro  finalizzato  alle
spese per il personale impiegato presso gli uffici  territoriali  per
la ricostruzione,». 
  5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma  5-bis
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo  7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti. 
  5-quater. All'articolo 1, comma 5, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Alla  cabina
di coordinamento partecipano, oltre al Commissario  straordinario,  i
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero,  in
casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale
munito di apposita delega motivata». 
  5-quinquies. I  soggetti  pubblici  beneficiari  dei  trasferimenti
eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134,  dal  titolare  della  gestione  stralcio  della
contabilita' speciale n. 5281,  sono  autorizzati  ad  utilizzare  le
risorse   incassate   e   rimaste   disponibili    all'esito    della
rendicontazione effettuata ai sensi  dell'articolo  5,  comma  5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le  medesime  finalita'  di
assistenza ed emergenza nascenti dagli  eventi  sismici  verificatisi
dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione  deve
essere resa ai sensi del medesimo  articolo  5,  comma  5-bis,  della
legge n. 225 del 1992. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5. 
              Il testo del comma 6 dell'articolo  15-bis  del  citato
          decreto-legge n. 189  del  2016  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Si riporta il testo vigente del comma 354 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti  al
          settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro  annui  da  iscrivere  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e del turismo.". 
              Il testo dell'articolo 50 del citato  decreto-legge  n.
          189 del 2016, come modificato  dal  presente  articolo,  e'
          riportato nelle Note all'art. 5. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  50-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei
          Comuni e del Dipartimento della protezione civile 
              1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici  speciali
          per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici  di
          cui  all'articolo  1,   e   del   conseguente   numero   di
          procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di  lavoro
          a tempo determinato, in deroga ai vincoli  di  contenimento
          della spesa di personale di cui all'articolo 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, e di cui  all'articolo  1,  commi
          557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite
          di spesa di 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di  24
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
          l'anno   2018,   ulteriori   unita'   di   personale    con
          professionalita'       di       tipo       tecnico        o
          amministrativo-contabile,  fino  a  settecento  unita'  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi  oneri  si  fa
          fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e
          di  14,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  ai   sensi
          dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le
          risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 4, comma 3. 
              1-bis. Nei limiti delle  risorse  finanziarie  previste
          dal comma 1 e delle unita' di  personale  assegnate  con  i
          provvedimenti di cui al comma  2,  i  Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2 possono, con efficacia  limitata  agli  anni
          2017 e  2018,  incrementare  la  durata  della  prestazione
          lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia'  in
          essere   con   professionalita'   di   tipo    tecnico    o
          amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento  della
          spesa di personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              2. Con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,
          sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile  e
          previa deliberazione della cabina  di  coordinamento  della
          ricostruzione, istituita dall'articolo  1,  comma  5,  sono
          determinati i profili professionali ed  il  numero  massimo
          delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
          ad  assumere  per  le  esigenze  di  cui  al  comma  1.  Il
          provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che  i
          Comuni avanzano  al  Commissario  medesimo  entro  quindici
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              3.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di
          attingere dalle  graduatorie  vigenti,  formate  anche  per
          assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
          compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere
          alle  graduatorie   vigenti   di   altre   amministrazioni,
          disponibili  nel  sito  del  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Qualora   nelle   graduatorie    suddette    non    risulti
          individuabile   personale   del    profilo    professionale
          richiesto, il Comune puo' procedere  all'assunzione  previa
          selezione pubblica, anche per soli titoli,  sulla  base  di
          criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
              3-bis. Nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure
          previste dal comma 3 e limitatamente  allo  svolgimento  di
          compiti  di  natura   tecnico-amministrativa   strettamente
          connessi   ai    servizi    sociali,    all'attivita'    di
          progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
          servizi e delle forniture, all'attivita' di  direzione  dei
          lavori  e  di  controllo  sull'esecuzione  degli   appalti,
          nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni  di
          cui  agli  allegati  1  e  2,  in  deroga  ai  vincoli   di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e di cui all'articolo 1, commi  557  e  562,  della
          legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  possono  sottoscrivere
          contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
          continuativa, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. 
              3-ter. I contratti previsti  dal  comma  3-bis  possono
          essere  stipulati,  previa  valutazione   dei   titoli   ed
          apprezzamento della sussistenza di  un'adeguata  esperienza
          professionale, esclusivamente con esperti di particolare  e
          comprovata specializzazione  anche  universitaria  di  tipo
          amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
          e  collegi  professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
          della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo
          tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche.
          Ai fini  della  determinazione  del  compenso  dovuto  agli
          esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore  alle
          voci  di  natura  fissa  e  continuativa  del   trattamento
          economico previsto per il personale dipendente appartenente
          alla categoria D dalla contrattazione collettiva  nazionale
          del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le
          previsioni dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.  248,  relativamente  alla  non
          obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o
          minime. 
              3-quater. Le assegnazioni  delle  risorse  finanziarie,
          necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
          comma  3-bis,  sono  effettuate   con   provvedimento   del
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita'  per
          ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
          autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 
              3-quinquies. In nessun caso, il  numero  dei  contratti
          che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati  a
          stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo'
          essere superiore a trecentocinquanta. 
              3-sexies. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
          interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
          cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
          complessivamente  previste  dai  sopra  citati   commi   e'
          riservata  alle  Province  per  le  assunzioni   di   nuovo
          personale a tempo determinato,  per  le  rimodulazioni  dei
          contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
          le modalita' previste  dal  comma  1-bis,  nonche'  per  la
          sottoscrizione  di  contratti   di   lavoro   autonomo   di
          collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
          del  Commissario  straordinario,  sentito   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
          della  cabina   di   coordinamento   della   ricostruzione,
          istituita dall'articolo 1,  comma  5,  sono  determinati  i
          profili professionali ed il numero massimo delle unita'  di
          personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
          per le esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle
          richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Con
          il  medesimo  provvedimento  sono  assegnate   le   risorse
          finanziarie per la sottoscrizione dei contratti  di  lavoro
          autonomo  di  collaborazione  coordinata   e   continuativa
          previsti dai commi 3-bis e 3-ter. 
              3-septies. Nei casi in  cui  con  ordinanza  sia  stata
          disposta la chiusura di uffici pubblici, in  considerazione
          di situazioni  di  grave  stato  di  allerta  derivante  da
          calamita' naturali di  tipo  sismico  o  meteorologico,  le
          pubbliche  amministrazioni   che   hanno   uffici   situati
          nell'ambito territoriale definito  dalla  stessa  ordinanza
          che ne abbia disposto la chiusura verificano se  sussistono
          altre  modalita'  che  consentano  lo   svolgimento   della
          prestazione lavorativa  da  parte  dei  propri  dipendenti,
          compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di
          impedimento  oggettivo  e  assoluto   ad   adempiere   alla
          prestazione lavorativa, per causa comunque  non  imputabile
          al  lavoratore,  le  stesse  amministrazioni   definiscono,
          d'intesa con il lavoratore medesimo, un  graduale  recupero
          dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un  arco
          temporale  anche  superiore  a  un  anno,  salvo   che   il
          lavoratore non chieda di utilizzare i permessi  retribuiti,
          fruibili a scelta in  giorni  o  in  ore,  contemplati  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi
          a fattispecie diverse. 
              4.   Al   fine   di   far   fronte   all'eccezionalita'
          dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni  di
          emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo
          1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
          del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere,  con
          contratti di lavoro a tempo determinato della durata di  un
          anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale,  con
          professionalita' di tipo tecnico o amministrativo,  per  lo
          svolgimento delle attivita'  connesse  alla  situazione  di
          emergenza, con le modalita' e secondo le procedure  di  cui
          al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il  limite
          complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno  2016  e  di
          960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52. 
              5.  Con  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  deroga  alla
          normativa vigente e  fino  alla  scadenza  dello  stato  di
          emergenza puo' essere autorizzata la proroga  dei  rapporti
          di lavoro a tempo determinato,  purche'  nel  rispetto  del
          limite  massimo  imposto  dalle  disposizioni   dell'Unione
          europea,  dei  rapporti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa, nonche'  dei  contratti  per  prestazioni  di
          carattere intellettuale in  materie  tecnico-specialistiche
          presso le componenti e le strutture operative del  Servizio
          nazionale della protezione civile,  direttamente  impegnate
          nella   gestione   delle   attivita'   di   emergenza.   Le
          disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti  in
          essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge  11
          novembre   2016,   n.    205.    Agli    oneri    derivanti
          dall'applicazione delle ordinanze  adottate  in  attuazione
          del presente articolo si provvede esclusivamente  a  valere
          sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente   nei
          bilanci delle amministrazioni interessate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Contributo straordinario in favore del  Comune
          de L'Aquila 
              1. - 1. - quater (Omissis). 
              2. Agli altri comuni del cratere  sismico,  diversi  da
          L'Aquila,  per  le  maggiori  spese  e  le  minori  entrate
          comunque connesse alle esigenze  della  ricostruzione,  per
          l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a  2,5  milioni
          di euro, comprensivo di  una  quota  pari  a  500.000  euro
          finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso
          gli uffici territoriali  per  la  ricostruzione  (UTR)  per
          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del
          cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari
          a 2,0 milioni di euro, nonche'  un  contributo  di  500.000
          euro finalizzato alle  spese  per  il  personale  impiegato
          presso gli uffici  territoriali  per  la  ricostruzione,  a
          valere sulle risorse di cui all'articolo  7-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e
          successivi  rifinanziamenti,  e  con   le   modalita'   ivi
          previste. Tali risorse sono trasferite al Comune  di  Fossa
          che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica
          da parte dell'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei
          comuni del cratere degli effettivi fabbisogni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015): 
              "Art.  7-bis.   Rifinanziamento   della   ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la   prosecuzione   degli
          interventi per la ricostruzione privata nei territori della
          regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6  aprile
          2009, di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e'
          autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2014 al 2019 al fine  della  concessione  di
          contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
          immobili,   prioritariamente    adibiti    ad    abitazione
          principale, danneggiati  ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
          abitazioni,    sostitutive    dell'abitazione    principale
          distrutta. Le risorse di cui  al  precedente  periodo  sono
          assegnate ai comuni interessati con delibera del  CIPE  che
          puo'  autorizzare  gli  enti  locali  all'attribuzione  dei
          contributi  in  relazione  alle   effettive   esigenze   di
          ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio  sullo
          stato di utilizzo delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,
          ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
              (Omissis).". 
              Il testo modificato del comma  5  dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge n. 189 del  2016  e'  riportato  nelle
          Note all'art. 12. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          67-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134
          (Misure urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art. 67-bis. Chiusura dello stato di emergenza 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita'
          della  contabilita'  speciale  intestata   al   Commissario
          delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni,  alle
          province e agli enti attuatori  interessati,  in  relazione
          alle  attribuzioni  di  loro  competenza,  per   le   quote
          stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta  del  Ministro   per   la   coesione
          territoriale. Le spese sostenute  a  valere  sulle  risorse
          eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto
          di stabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   anche   nelle   more
          dell'adozione  dei  provvedimenti  attuativi  del   decreto
          legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  disciplina   le
          modalita'  per  il  monitoraggio  finanziario,   fisico   e
          procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio
          dei  relativi  dati  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e successive modificazioni.  Le  disposizioni
          del decreto legislativo n. 229  del  2011  e  dei  relativi
          provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le
          disposizioni del presente  articolo  e  degli  articoli  da
          67-ter a 67-sexies.". 
              Il testo vigente del comma 5-bis dell'articolo 5  della
          citata legge n.  225  del  1992  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 14.