(( Art. 18-undecies 
 
                  Introduzione dell'allegato 2-bis 
                  al decreto-legge n. 189 del 2016 
 
  1. Tenuto conto  dell'aggravarsi  delle  conseguenze  degli  eventi
sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre  2016  e  della
necessita' di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189  del
2016 anche a territori della  Regione  Abruzzo  non  compresi  tra  i
Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al  medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1,  le  parole:  «allegati  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «allegati 1, 2 e 2-bis»; 
  b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed  e),  le  parole:
«alla data del 24 agosto  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alla data del 24 agosto  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 1, alla data del 26  ottobre  2016  con  riferimento  ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»; 
  c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «alla  data  del  24  agosto
2016 con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  1,  ovvero  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti:  «alla  data  del  24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato  1,  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»; 
  d) all'articolo 10, commi 1 e 2,  le  parole:  «alla  data  del  24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato  1,  ovvero
alla data del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti:  «alla  data  del  24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato  1,  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»; 
  e) all'articolo 44: 
  1) al comma 1, le parole: «alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per  i
Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla
data di entrata in vigore del presente decreto per i  Comuni  di  cui
all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis»; 
  2) al comma 3, le parole: «dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per  i
Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti:  «dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per i  Comuni  di  cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge  11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui  all'allegato  2  e  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato
2-bis»; 
  f) e' aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di  cui  all'allegato  A
annesso al presente decreto. 
  2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al  decreto-legge
n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente
decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per  ogni
effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera
f) del comma 1 del presente articolo. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  15,8  milioni
di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. 
  4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della
legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata  di  6,1  milioni  di
euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il riferimento al decreto-legge  n.  189  del  2016  e'
          riportato nelle Note all'art. 18-decies. 
              Gli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n.  189  del  2016
          sono riportati nelle Note all'art. 5. 
              Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo, e' riportato nelle Note all'art. 12. 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo, e' riportato nelle Note all'art. 18-quinquies. 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  9  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 9.  Contributi  ai  privati  per  i  beni  mobili
          danneggiati 
              1. In caso di distruzione  o  danneggiamento  grave  di
          beni mobili, e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere
          assegnato un contributo secondo modalita' e criteri,  anche
          in relazione al limite massimo del contributo per  ciascuna
          famiglia  anagrafica,   residente   nei   Comuni   di   cui
          all'articolo 1, come risultante  dallo  stato  di  famiglia
          alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui all'allegato 1, alla  data  del  26  ottobre  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2  ovvero  alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis, da definire con provvedimenti  adottati
          ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i  beni
          mobili  non  registrati  puo'  essere  concesso   solo   un
          contributo forfettario." 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'articolo  10
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti 
              1.  Non  sono  ammissibili  a  contributo  gli  edifici
          costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni  o
          ad attivita' produttive che, alla data del 24  agosto  2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla  data
          del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai  Comuni  di  cui  all'allegato  2-bis,  non
          avevano  i  requisiti  per  essere  utilizzabili   a   fini
          residenziali o  produttivi,  in  quanto  erano  collabenti,
          fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione  o
          accertamento    comunale,    per    motivi    statici     o
          igienico-sanitari, o in quanto  privi  di  impianti  e  non
          allacciati alle reti di pubblici servizi. 
              2. L'utilizzabilita' degli edifici  alla  data  del  24
          agosto 2016 con riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato
          1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai  Comuni
          di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio  2017
          con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2-bis  deve
          essere attestata dal richiedente in sede  di  presentazione
          del  progetto  mediante  perizia   asseverata   debitamente
          documentata.  L'ufficio  per  la  ricostruzione  competente
          verifica, anche  avvalendosi  delle  schede  AeDES  di  cui
          all'articolo 8, comma 1, la presenza delle  condizioni  per
          l'ammissibilita' a contributo. 
              Omissis.". 
              Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo  44  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo, e' riportato nelle Note all'art. 9-bis. 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  29
          dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 15.