(( Art. 18-quater 
 
Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale
  colpite dagli eventi sismici 
 
  1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti
dagli eventi sismici succedutisi dal 24  agosto  2016,  di  cui  agli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta
di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2018 e' attribuito nella misura del
25 per cento per le grandi imprese, del 35 per  cento  per  le  medie
imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. 
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano,  in
quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,  commi  98  e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. La disposizione di cui al  comma  1  del  presente  articolo  e'
notificata, a cura  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  alla
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  valutati  in  20
milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione  della  dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Gli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189  del
          2016 sono riportati nelle Note all'art. 5. 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  98  e  seguenti
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "98. Alle imprese  che  effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,  Sicilia  e
          Sardegna, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
          107,  paragrafo   3,   lettera   a),   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, e nelle  zone  assistite
          delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
          previste dall'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  c),  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2014-2020 C(2014)6424 final del  16  settembre  2014,  come
          modificata  dalla  decisione  C(2016)5938  final   del   23
          settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e'  attribuito  un
          credito d'imposta nella  misura  massima  consentita  dalla
          citata  Carta.  Alle  imprese  attive  nel  settore   della
          produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
          pesca e  dell'acquacoltura,  disciplinato  dal  regolamento
          (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
          della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
          e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di  beni
          strumentali nuovi, gli aiuti sono  concessi  nei  limiti  e
          alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
          di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale  e  delle
          zone rurali e ittico. 
              99.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  98,   sono
          agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
          di investimento  iniziale  come  definito  all'articolo  2,
          punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  relativi  all'acquisto,
          anche  mediante  contratti  di  locazione  finanziaria,  di
          macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a
          strutture  produttive  gia'   esistenti   o   che   vengono
          impiantate nel territorio. 
              100. L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che
          operano    nei    settori    dell'industria    siderurgica,
          carbonifera,  della   costruzione   navale,   delle   fibre
          sintetiche, dei trasporti e delle relative  infrastrutture,
          della produzione e della distribuzione di energia  e  delle
          infrastrutture energetiche, nonche' ai settori  creditizio,
          finanziario e assicurativo. L'agevolazione,  altresi',  non
          si applica alle imprese in difficolta' come definite  dalla
          comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,  del
          31 luglio 2014. 
              101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
          costo complessivo dei  beni  indicati  nel  comma  99,  nel
          limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di  3
          milioni di euro per le piccole imprese, di  10  milioni  di
          euro per le medie imprese e di 15 milioni di  euro  per  le
          grandi imprese. Per gli  investimenti  effettuati  mediante
          contratti di locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale  costo
          non comprende le spese di manutenzione. 
              102. Il credito d'imposta e' cumulabile  con  aiuti  de
          minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
          medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che  tale
          cumulo  non  porti   al   superamento   dell'intensita'   o
          dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati   consentiti   dalle
          pertinenti discipline europee di riferimento. 
              103. I soggetti che  intendono  avvalersi  del  credito
          d'imposta   devono   presentare   apposita    comunicazione
          all'Agenzia delle  entrate.  Le  modalita',  i  termini  di
          presentazione  e  il  contenuto  della  comunicazione  sono
          stabiliti  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          medesima, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale. L'Agenzia delle entrate  comunica  alle  imprese
          l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. 
              104.   Il    credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui  e'
          stato effettuato  l'investimento  e  deve  essere  indicato
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
          d'imposta di maturazione del credito e nelle  dichiarazioni
          dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
          quello nel quale se  ne  conclude  l'utilizzo.  Al  credito
          d'imposta non si applica il limite di cui  all'articolo  1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione entro il secondo periodo  d'imposta  successivo  a
          quello della loro acquisizione o  ultimazione,  il  credito
          d'imposta e' rideterminato  escludendo  dagli  investimenti
          agevolati il costo dei beni non entrati  in  funzione.  Se,
          entro il quinto periodo d'imposta successivo a  quello  nel
          quale sono entrati  in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
          ceduti   a   terzi,   destinati   a   finalita'    estranee
          all'esercizio dell'impresa  ovvero  destinati  a  strutture
          produttive  diverse  da  quelle  che  hanno  dato   diritto
          all'agevolazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
          escludendo dagli investimenti agevolati il costo  dei  beni
          anzidetti. Per i beni acquisiti in  locazione  finanziaria,
          le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          se non viene esercitato il riscatto. Il  credito  d'imposta
          indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
          secondo le disposizioni del presente  comma  e'  restituito
          mediante versamento da eseguire entro il termine  stabilito
          per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi  dovuta
          per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le  ipotesi
          ivi indicate. 
              106. Qualora, a seguito dei  controlli,  sia  accertata
          l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
          per il mancato rispetto delle  condizioni  richieste  dalla
          norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi  sulla
          base dei  quali  e'  stato  determinato  l'importo  fruito,
          l'Agenzia delle entrate provvede al recupero  del  relativo
          importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti  dalla
          legge.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   paragrafo   3
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea: 
              "3. Alla Commissione sono comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale.". 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
          n. 282 del 2004 e' riportato nelle Note all'art. 11.