(( Art. 18-quinquies 
 
      Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 
 
  1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 10 e'
sostituito dai seguenti: 
  «10. Il proprietario che aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi dal coniuge, dai parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data
del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei  Comuni
di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre  2016,  con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e
prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero  entro  due
anni dal completamento di detti interventi,  e'  dichiarato  decaduto
dalle provvidenze ed e' tenuto al  rimborso  delle  somme  percepite,
maggiorate  degli  interessi  legali,  da  versare  all'entrata   del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  10-bis. La concessione del contributo e'  trascritta  nei  registri
immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione,
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di
concessione, senza alcun'altra formalita'. 
  10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano: 
  a) in caso di vendita  effettuata  nei  confronti  del  promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in  possesso
di un titolo  giuridico  avente  data  certa  anteriore  agli  eventi
sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei
Comuni di cui  all'allegato  1,  ovvero  del  26  ottobre  2016,  con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2; 
  b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi all'esito
di una procedura  di  esecuzione  forzata  ovvero  nell'ambito  delle
procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  ovvero  dal
capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
  10-quater. Le  disposizioni  dei  commi  10,  10-bis  e  10-ter  si
applicano anche agli immobili distrutti  o  danneggiati  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi  a  beneficiare  delle
misure previste dal presente decreto». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6   del   citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo e dagli articoli 3 e  18-undecies  della  presente
          legge: 
              "Art.  6.  Criteri  e   modalita'   generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione privata 
              1. Per gli interventi di ricostruzione  o  di  recupero
          degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla  crisi
          sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri
          e delle soglie  stabiliti  con  provvedimenti  adottati  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti: 
              a) per gli immobili distrutti, un  contributo  pari  al
          100 per cento del costo  delle  strutture,  degli  elementi
          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed
          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito
          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite
          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
          fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico; 
              b) per gli immobili con  livelli  di  danneggiamento  e
          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente
          stabilita, un contributo pari al 100 per  cento  del  costo
          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
              c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli
          di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla  soglia
          appositamente stabilita, un  contributo  pari  al  100  per
          cento del  costo  degli  interventi  sulle  strutture,  con
          miglioramento     sismico,      compreso      l'adeguamento
          igienico-sanitario, e  per  il  ripristino  degli  elementi
          architettonici esterni comprese le  rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: 
              a) dei proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di garanzia che si  sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla  data
          del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  adibite  ad  abitazione  principale  ai  sensi
          dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto  periodo,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
              b) dei proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di garanzia che si  sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base   di   un
          contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero
          concesse in comodato o assegnate a soci  di  cooperative  a
          proprieta' indivisa, e adibite a residenza  anagrafica  del
          conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; 
              c) dei proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di garanzia o dei  familiari  che
          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari
          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito
          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da  quelle  di  cui
          alle lettere a) e b); 
              d) dei proprietari, ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di garanzia che si  sostituiscano
          ai proprietari, e per essi  al  soggetto  mandatario  dagli
          stessi incaricato, delle strutture  e  delle  parti  comuni
          degli  edifici  danneggiati  o  distrutti   dal   sisma   e
          classificati con esito B, C o E, ai sensi del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,
          nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento  ai
          Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis era presente  un'unita'  immobiliare  di
          cui alle lettere a) , b) e c); 
              e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di  chi
          per legge o per contratto o  sulla  base  di  altro  titolo
          giuridico valido alla  data  della  domanda  sia  tenuto  a
          sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
          unita'  immobiliari,   degli   impianti   e   beni   mobili
          strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  alla  data  del  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2  ovvero  alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato  2-bis   risultavano   adibite   all'esercizio
          dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali. 
              3. La concessione dei contributi di  cui  al  comma  2,
          lettera b), e' subordinata all'impegno,  assunto  da  parte
          del richiedente in sede di presentazione della  domanda  di
          contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del
          rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione  in
          essere alla  data  degli  eventi  sismici,  successivamente
          all'esecuzione  dell'intervento  e  per  un   periodo   non
          inferiore a due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente
          diritto l'immobile deve  essere  concesso  in  locazione  o
          comodato o  assegnato  ad  altro  soggetto  temporaneamente
          privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
          all'articolo 1. 
              4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di
          cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e)  del  comma  2,  la
          percentuale riconoscibile e' pari  al  100  per  cento  del
          contributo determinato secondo le modalita'  stabilite  con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
              5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del  comma
          2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo  1,
          comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri
          storici  e  borghi  caratteristici,  la   percentuale   del
          contributo dovuto e' pari al 100 per cento del  valore  del
          danno  puntuale   cagionato   dall'evento   sismico,   come
          documentato a norma dell'articolo 12. In  tutti  gli  altri
          casi,  la  percentuale  del  contributo  riconoscibile  non
          supera il 50 per cento del  predetto  importo,  secondo  le
          modalita' stabilite con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2. 
              6. Il contributo concesso e' al  netto  dell'indennizzo
          assicurativo  o  di  altri  contributi  pubblici  percepiti
          dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
          al presente decreto. 
              7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma 2, e' individuata  una  metodologia  di  calcolo  del
          contributo basata sul confronto tra il costo  convenzionale
          al metro quadrato per le  superfici  degli  alloggi,  delle
          attivita'  produttive  e  delle  parti  comuni  di  ciascun
          edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla  base
          del  prezzario  unico   interregionale,   predisposto   dal
          Commissario straordinario d'intesa con  i  vice  commissari
          nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo
          1, comma 5, tenendo conto sia  del  livello  di  danno  che
          della vulnerabilita'. 
              8. Rientrano tra le spese ammissibili  a  finanziamento
          le   spese   relative   alle   prestazioni    tecniche    e
          amministrative,   nei   limiti   di   quanto    determinato
          all'articolo 34, comma 5. 
              9.  Le  domande  di   concessione   dei   finanziamenti
          agevolati  contengono  la  dichiarazione,  ai  sensi  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive
          modificazioni,  in  ordine  al   possesso   dei   requisiti
          necessari  per   la   concessione   dei   finanziamenti   e
          all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici  o
          di indennizzi assicurativi per la  copertura  dei  medesimi
          danni. 
              10.  Il  proprietario  che  aliena   il   suo   diritto
          sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti  o
          affini fino al quarto  grado  e  dalle  persone  legate  da
          rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n.  76,
          dopo la data del  24  agosto  2016,  con  riferimento  agli
          immobili situati nei Comuni di cui all'allegato  1,  ovvero
          dopo la data del 26  ottobre  2016,  con  riferimento  agli
          immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e  prima
          del  completamento   degli   interventi   di   riparazione,
          ripristino  o  ricostruzione  che  hanno   beneficiato   di
          contributi, ovvero entro  due  anni  dal  completamento  di
          detti interventi, e' dichiarato decaduto dalle  provvidenze
          ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite,  maggiorate
          degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio
          dello Stato, secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
              10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei
          registri immobiliari, su  richiesta  dell'Ufficio  speciale
          per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi  tributo  o
          diritto,  sulla  base  del  titolo  di  concessione,  senza
          alcun'altra formalita'. 
              10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano: 
              a) in caso di  vendita  effettuata  nei  confronti  del
          promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti  o
          affini fino al quarto  grado  e  dalla  persona  legata  da
          rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo  1
          della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo
          giuridico avente data certa anteriore agli  eventi  sismici
          del 24 agosto 2016, con riferimento agli  immobili  situati
          nei Comuni di cui all'allegato 1,  ovvero  del  26  ottobre
          2016, con riferimento agli immobili situati nei  Comuni  di
          cui all'allegato 2; 
              b)  laddove  il  trasferimento  della   proprieta'   si
          verifichi all'esito di una procedura di esecuzione  forzata
          ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate
          dal regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  dal  decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della
          legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
              10-quater. Le  disposizioni  dei  commi  10,  10-bis  e
          10-ter  si  applicano  anche  agli  immobili  distrutti   o
          danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma
          2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente
          decreto. 
              11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
              12.  Ferma  restando  l'esigenza   di   assicurare   il
          controllo, l'economicita' e  la  trasparenza  nell'utilizzo
          delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai  privati
          beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e  per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi
          di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
          previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              13. La selezione dell'impresa esecutrice da  parte  del
          beneficiario dei contributi e' compiuta mediante  procedura
          concorrenziale  intesa  all'affidamento  dei  lavori   alla
          migliore offerta. Alla selezione possono  partecipare  solo
          le imprese che risultano iscritte  nella  Anagrafe  di  cui
          all'articolo 30, comma 6, in numero non  inferiore  a  tre.
          Gli esiti della procedura  concorrenziale,  completi  della
          documentazione  stabilita  con  provvedimenti  adottati  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla  domanda
          di contributo. 
              13-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano  anche  agli  immobili  distrutti  o  danneggiati
          ubicati nei Comuni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  su
          richiesta degli interessati  che  dimostrino  il  nesso  di
          causalita' diretto tra  i  danni  ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata.".