(( Art. 18-septies 
 
          Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali 
                        per la ricostruzione 
 
  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189  del  2016  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «Ferme   restando   le
disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni,  in  forma  singola  o
associata, possono procedere anche  allo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria relativa al  rilascio  dei  titoli  abilitativi  edilizi,
dandone  comunicazione  all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento
con l'attivita' di quest'ultimo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  del  comma  4  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5.