(( Art. 18-octies 
 
Misure in materia di riparazione  del  patrimonio  edilizio  pubblico
               suscettibile di destinazione abitativa 
 
  1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,  ripristinabili  con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati
alla soddisfazione delle esigenze  abitative  delle  popolazioni  dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016»; 
  b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
  «3-ter. Ai fini del riconoscimento  del  contributo  relativo  agli
immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i  Presidenti  delle
Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  in  qualita'  di  vice
commissari, procedono, sulla base della ricognizione  del  fabbisogno
abitativo dei territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata
in  raccordo  con  i  Comuni  interessati,  all'individuazione  degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili  secondo  la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del  17  maggio  2011,  e  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre  2014,  oppure  classificati
non  utilizzabili  secondo  procedure   speditive   disciplinate   da
ordinanza  di  protezione  civile,  che  siano   ripristinabili   con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.  Ciascun  Presidente
di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al
Commissario  straordinario  l'elenco  degli  immobili   di   cui   al
precedente periodo. 
  3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  ovvero  gli
enti  regionali  competenti  in  materia  di  edilizia   residenziale
pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a  tali
fini da esse individuati, previa  specifica  intesa,  quali  stazioni
appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e  previa
approvazione da parte del Presidente della Regione,  in  qualita'  di
vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa  a  carico
delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del  presente  decreto,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli  immobili
di loro proprieta'. 
  3-quinquies. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  provvedono,
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4,  comma  3,  e
nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta  attuazione  degli
interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018  e
inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle  Regioni,  in
qualita' di vice commissari. 
  3-sexies. Con ordinanza del Commissario  straordinario,  emessa  ai
sensi e per gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  2,  del  presente
decreto,  sono  definite  le  procedure  per   la   presentazione   e
l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di  cui  ai  commi
3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di  cui  alla  lettera  a-bis)  del
comma 1,  ultimati  gli  interventi  previsti,  sono  tempestivamente
destinati  al  soddisfacimento   delle   esigenze   abitative   delle
popolazioni  dei   territori   interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 14 del citato  decreto-legge  n.
          189 del 2016, come modificato  dal  presente  articolo,  e'
          riportato nelle Note all'art. 1.