(( Art. 18-novies 
 
                      Modifica all'articolo 13 
                  del decreto-legge n. 189 del 2016 
 
  1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge  n.  189  del  2016,
dopo le parole: «dalla crisi sismica del 1997 e 1998»  sono  inserite
le seguenti: «e, in Umbria, del 2009». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  13  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 13. Interventi su  edifici  gia'  interessati  da
          precedenti eventi sismici 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Per gli interventi su immobili  danneggiati  o  resi
          inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria,
          del 2009 non  ancora  finanziati,  nel  caso  di  ulteriore
          danneggiamento  a  causa  degli  eventi  sismici   di   cui
          all'articolo 1, che determini una inagibilita'  indotta  di
          altri edifici ovvero pericolo per la pubblica  incolumita',
          si applicano, nel limite delle  risorse  disponibili  anche
          utilizzando quelle gia' finalizzate per la  predetta  crisi
          sismica, le modalita' e le condizioni previste dal presente
          decreto."