Art. 18 
 
Finanziamento  di  specifici  obiettivi  connessi  all'attivita'   di
  ricerca,   assistenza   e   cura    relativi    al    miglioramento
  dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza 
 
  1. Al fine di consentire la realizzazione  di  specifici  obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca,  assistenza  e  cura  relativi  al
miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,
ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, e' accantonata per l'anno 2017, ((  la  somma  di  32,5
milioni di euro, )) previa  sottoscrizione,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  intesa  sul  riparto  per   le
disponibilita' finanziarie per il Servizio  sanitario  nazionale  per
l'anno  2017.  La  somma  di  cui  al  periodo  precedente  e'  cosi'
ripartita: 
  a) 9 milioni di euro  in  favore  delle  strutture,  anche  private
accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed  internazionale  per
le caratteristiche di specificita' e innovativita' nell'erogazione di
prestazioni pediatriche con particolare riferimento  alla  prevalenza
di trapianti di tipo allogenico; 
  b) 12,5 milioni di euro in favore delle  strutture,  anche  private
accreditate,  centri  di  riferimento  nazionale  per  l'adroterapia,
eroganti  trattamenti  di  specifiche  neoplasie   maligne   mediante
l'irradiazione con ioni carbonio. 
  (( b-bis) 11 milioni di  euro  in  favore  delle  strutture,  anche
private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore
delle  neuroscienze,   eroganti   programmi   di   alta   specialita'
neuro-riabilitativa,   di   assistenza    a    elevato    grado    di
personalizzazione  delle  prestazioni  e  di  attivita'  di   ricerca
scientifica traslazionale per i  deficit  di  carattere  cognitivo  e
neurologico. )) 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1. 
  ((  2-bis.  L'articolo  15-undecies  del  decreto  legislativo   30
dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati
e i titoli acquisiti dal personale degli enti e  degli  istituti  ivi
previsti,  il  quale,  a  seguito  dell'adeguamento  dei   rispettivi
ordinamenti del personale  alle  disposizioni  del  medesimo  decreto
legislativo, sia stato assunto a seguito  di  procedura  concorsuale,
sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti  presso  le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per  quel
che concerne la possibilita' di ottenere la  mobilita'  dai  medesimi
enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio  sanitario
nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  34  e  34-bis
          dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996: 
              "34.  Ai  fini   della   determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie,
          nonche' alla realizzazione  degli  obiettivi  definiti  dal
          Patto per  la  salute  purche'  relativi  al  miglioramento
          dell'erogazione  dei  LEA.  Nell'ambito  della  prevenzione
          delle  malattie   infettive   nell'infanzia   le   regioni,
          nell'ambito delle loro disponibilita'  finanziarie,  devono
          concedere gratuitamente i vaccini per le  vaccinazioni  non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale. 
              34-bis.  Per  il  perseguimento  degli   obiettivi   di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          comma 34 le  regioni  elaborano  specifici  progetti  sulla
          scorta di linee guida proposte  dal  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  ed  approvate  con
          Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',  individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 34. Le regioni impegnate  nei  Piani  di  rientro
          individuano i progetti da realizzare in  coerenza  con  gli
          obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
          ammissione  al  finanziamento  e'  valida  per   le   linee
          progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino
          all'anno 2008. A  decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
          ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della  propria
          delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
          a titolo di finanziamento della quota indistinta  di  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
          le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata. A decorrere dall'anno 2013,  il  predetto  acconto
          del 70 per cento  e'  erogato  a  seguito  dell'intervenuta
          intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 15-undecies
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "Art.  15-undecies.  (Applicabilita'  al  personale  di
          altri enti) 
              1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12,
          nonche'  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico  di   diritto   privato   adeguano   i   propri
          ordinamenti del personale alle  disposizioni  del  presente
          decreto. A seguito di tale adeguamento,  al  personale  dei
          predetti enti e istituti si applicano  le  disposizioni  di
          cui  all'articolo  25  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  anche  per  quanto
          attiene  ai  trasferimenti  da   e   verso   le   strutture
          pubbliche.".