(( Art. 18-bis 
 
Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci
              erogati dal Servizio sanitario nazionale 
 
  1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quarto periodo, le parole: « non superiore a lire 750 milioni
» sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 450.000 »; 
  b) al quinto periodo, le parole: « non superiore a lire 500 milioni
» sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 300.000 ». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  dal  1°  gennaio
2018. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,2  milioni
di  euro  a  decorrere   dall'anno   2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre    2004,    n.    307.
Conseguentemente,  il  livello  del  finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  40  dell'articolo  1
          della citata legge n. 662 del 1996, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di  spettanza
          sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle   specialita'
          medicinali  collocate  nelle  classi  a)  e  b),   di   cui
          all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.
          537, sono fissate  per  le  aziende  farmaceutiche,  per  i
          grossisti e per i farmacisti rispettivamente al  66,65  per
          cento, al 3 per cento e al 30,35 per cento  sul  prezzo  di
          vendita  al  pubblico  al  netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  (IVA).  Il  Servizio  sanitario  nazionale,   nel
          procedere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto
          dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
          al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari  al  3,75  per
          cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui  prezzo  di
          vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000,  al  6  per
          cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui  prezzo  di
          vendita al pubblico e' compreso  tra  lire  50.000  e  lire
          99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
          prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire  100.000
          e lire 199.999,  al  12,5  per  cento  per  le  specialita'
          medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
          tra euro 103,29 e euro 154,94 e al  19  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e' superiore a euro  154,94.  Il  Ministero  della  salute,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  delle  farmacie   pubbliche   e   private,
          sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e  i
          limiti di fatturato, di  cui  al  presente  comma.  Per  le
          farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza  ai
          sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n.  221,  e
          successive modificazioni, con un fatturato annuo in  regime
          di Servizio  sanitario  nazionale  al  netto  dell'IVA  non
          superiore a euro 450.000, restano in  vigore  le  quote  di
          sconto di cui all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549. Per le  farmacie  con  un  fatturato
          annuo in regime di servizio sanitario  nazionale  al  netto
          dell'IVA non  superiore  a  euro  300.000,  le  percentuali
          previste dal presente comma sono ridotte in misura pari  al
          60 per cento.". 
              - Il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo  10
          del decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato  nelle  note
          all'art. 1.