(( Art. 18-quater 
 
       Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico 
 
  1.  Lo  Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di  Firenze,
autorizzato  alla  fabbricazione  di  infiorescenze  di  cannabis  in
osservanza delle norme di  buona  fabbricazione  (Good  manufacturing
practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con
il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  provvede  alla
coltivazione e alla  trasformazione  della  cannabis  in  sostanze  e
preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle  farmacie,
al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni  e
per la conduzione di studi clinici. 
  2. Per assicurare la disponibilita' di cannabis a  uso  medico  sul
territorio nazionale, anche  al  fine  di  garantire  la  continuita'
terapeutica dei pazienti gia' in trattamento, l'Organismo statale per
la cannabis di cui al decreto del Ministro della  salute  9  novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279  del  30  novembre
2015,  puo'  autorizzare  l'importazione  di  quote  di  cannabis  da
conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze,
ai  fini  della  trasformazione  e  della  distribuzione  presso   le
farmacie. 
  3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di
cannabis  oltre   quelle   coltivate   dallo   Stabilimento   chimico
farmaceutico militare di Firenze,  possono  essere  individuati,  con
decreto del Ministro della salute, uno  o  piu'  enti  o  imprese  da
autorizzare  alla  coltivazione  nonche'  alla  trasformazione,   con
l'obbligo di operare secondo  le  Good  agricultural  and  collecting
practices  (GACP)  in  base  alle  procedure  indicate  dallo  stesso
Stabilimento. 
  4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n.
38, in sede di attuazione dei  programmi  obbligatori  di  formazione
continua  in  medicina  di  cui  all'articolo  16-bis   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la
formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge  24
dicembre 2007, n. 244,  dispone  che  l'aggiornamento  periodico  del
personale medico, sanitario e  sociosanitario  sia  realizzato  anche
attraverso il conseguimento di crediti formativi  per  acquisire  una
specifica conoscenza professionale sulle  potenzialita'  terapeutiche
delle preparazioni di origine  vegetale  a  base  di  cannabis  nelle
diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore. 
  5. Al fine di  agevolare  l'assunzione  di  medicinali  a  base  di
cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico  farmaceutico
militare di Firenze provvede  allo  sviluppo  di  nuove  preparazioni
vegetali a base di cannabis  per  la  successiva  distribuzione  alle
farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile. 
  6. Le preparazioni magistrali a base  di  cannabis  prescritte  dal
medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15  marzo
2010, n. 38, nonche' per gli altri  impieghi  previsti  dall'allegato
tecnico al  decreto  del  Ministro  della  salute  9  novembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono
a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato. Il medico puo' altresi'  prescrivere  le  predette
preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo  5
del  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalita' di cui al  comma  2
e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai  relativi
oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante
          "Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE   (e   successive
          direttive di modifica) relativa ad  un  codice  comunitario
          concernente i  medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della
          direttiva 2003/94/CE" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  21
          giugno 2006, n. 142, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          8 della legge  15  marzo  2010,  n.  38  (Disposizioni  per
          garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
          dolore): 
              "Art.  8.  Formazione  e  aggiornamento  del  personale
          medico e sanitario in  materia  di  cure  palliative  e  di
          terapia del dolore 
              1. Omissis. 
              2. In sede di attuazione dei programmi  obbligatori  di
          formazione continua in medicina di cui all'articolo  16-bis
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, la Commissione nazionale  per  la
          formazione continua, costituita ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 357, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  prevede
          che  l'aggiornamento  periodico   del   personale   medico,
          sanitario e socio-sanitario, impegnato  nella  terapia  del
          dolore connesso alle malattie neoplastiche  e  a  patologie
          croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle
          cure palliative, e in particolare  di  medici  ospedalieri,
          medici specialisti ambulatoriali  territoriali,  medici  di
          medicina generale e di continuita' assistenziale e pediatri
          di libera scelta, si realizzi attraverso  il  conseguimento
          di   crediti   formativi    su    percorsi    assistenziali
          multidisciplinari e multiprofessionali. 
              Omissis.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  16-bis
          della citata legge n. 502 del 2010: 
              "Art. 16-bis. (Formazione continua) 
              1.  Ai  sensi  del  presente  decreto,  la   formazione
          continua  comprende  l'aggiornamento  professionale  e   la
          formazione  permanente.  L'aggiornamento  professionale  e'
          l'attivita'  successiva  al  corso  di   diploma,   laurea,
          specializzazione,  formazione   complementare,   formazione
          specifica in medicina generale,  diretta  ad  adeguare  per
          tutto  l'arco  della  vita  professionale   le   conoscenze
          professionali.  La  formazione  permanente   comprende   le
          attivita' finalizzate  a  migliorare  le  competenze  e  le
          abilita'   cliniche,   tecniche   e   manageriali   ed    i
          comportamenti  degli  operatori   sanitari   al   progresso
          scientifico e  tecnologico  con  l'obiettivo  di  garantire
          efficacia, appropriatezza,  sicurezza  ed  efficienza  alla
          assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. 
              2. La formazione  continua  consiste  in  attivita'  di
          qualificazione   specifica   per    i    diversi    profili
          professionali,  attraverso  la  partecipazione   a   corsi,
          convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche  o
          private accreditate ai sensi del presente decreto,  nonche'
          soggiorni di studio e la  partecipazione  a  studi  clinici
          controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
          di sviluppo. La formazione continua di cui al  comma  1  e'
          sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti  sia,
          in  misura  prevalente,  in  programmi   finalizzati   agli
          obiettivi prioritari del Piano sanitario  nazionale  e  del
          Piano  sanitario  regionale  nelle  forme  e   secondo   le
          modalita'  indicate  dalla  Commissione  di  cui   all'art.
          16-ter. 
              2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e  gli  altri
          operatori  delle  professioni   sanitarie,   obbligati   ai
          programmi di formazione continua di cui ai  commi  1  e  2,
          sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
          periodo  di  espletamento  del  mandato   parlamentare   di
          senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
          regionale.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   357
          dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "357. Il sistema nazionale di  educazione  continua  in
          medicina (ECM) e' disciplinato secondo le  disposizioni  di
          cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano in  data  1º  agosto  2007,
          recante il riordino del sistema di formazione  continua  in
          medicina. In particolare, la  gestione  amministrativa  del
          programma di ECM e il supporto alla  Commissione  nazionale
          per la formazione continua di cui all'articolo  16-ter  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali, istituita dall'articolo 5  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1993,   n.   266,   e   successive
          modificazioni, che, a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  assume  la  denominazione  di
          Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,  organo
          tecnico-scientifico del Servizio sanitario  nazionale,  che
          svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del
          Ministro della  salute,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. La  Commissione  nazionale
          per la formazione continua, che  svolge  le  funzioni  e  i
          compiti indicati nel citato accordo del 1º agosto 2007,  e'
          costituita con decreto  del  Ministro  della  salute  nella
          composizione individuata nel predetto accordo.  Concorrono,
          altresi', alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
          gli  ulteriori  organismi  previsti  dal  citato   accordo,
          secondo le competenze da esso attribuite.". 
              La citata legge n. 38  del  2010  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 19 marzo 2010, n. 65. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   8   aprile   1998,   n.   94
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   sperimentazioni
          cliniche in campo oncologico  e  altre  misure  in  materia
          sanitaria): 
              "Art. 5. Prescrizione di preparazioni magistrali. 
              1. Fatto salvo  il  disposto  del  comma  2,  i  medici
          possono prescrivere preparazioni magistrali  esclusivamente
          a base di principi attivi descritti  nelle  farmacopee  dei
          Paesi  dell'Unione  europea  o  contenuti   in   medicinali
          prodotti industrialmente di cui e' autorizzato il commercio
          in  Italia  o  in  altro  Paese  dell'Unione  europea.   La
          prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale  puo'
          includere principi attivi diversi da  quelli  previsti  dal
          primo periodo del  presente  comma,  qualora  questi  siano
          contenuti in  prodotti  non  farmaceutici  per  uso  orale,
          regolarmente in commercio nei  Paesi  dell'Unione  europea;
          parimenti, la prescrizione di preparazioni  magistrali  per
          uso esterno  puo'  includere  principi  attivi  diversi  da
          quelli previsti  dal  primo  periodo  del  presente  comma,
          qualora  questi  siano  contenuti  in  prodotti   cosmetici
          regolarmente in commercio in detti  Paesi.  Sono  fatti  in
          ogni caso salvi i divieti e le  limitazioni  stabiliti  dal
          Ministero della sanita' per esigenze di tutela della salute
          pubblica. 
              2.  E'  consentita  la  prescrizione  di   preparazioni
          magistrali a base di  principi  attivi  gia'  contenuti  in
          specialita' medicinali la cui autorizzazione all'immissione
          in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi
          non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo. 
              3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente  al
          trattamento medico e specificare nella ricetta le  esigenze
          particolari che giustificano il ricorso  alla  prescrizione
          estemporanea. Nella ricetta il medico  dovra'  trascrivere,
          senza riportare le generalita' del paziente, un riferimento
          numerico o alfanumerico di collegamento a  dati  d'archivio
          in proprio possesso che consenta, in caso di  richiesta  da
          parte dell'autorita' sanitaria, di  risalire  all'identita'
          del paziente trattato. 
              4. Le ricette di cui al comma  3,  in  originale  o  in
          copia,   sono   trasmesse   mensilmente   dal    farmacista
          all'azienda   unita'   sanitaria   locale   o   all'azienda
          ospedaliera, che le inoltrano al  Ministero  della  sanita'
          per le opportune verifiche, anche  ai  fini  dell'eventuale
          applicazione  dell'articolo  25,  comma  8,   del   decreto
          legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 
              5. Le disposizioni dei commi 3 e  4  non  si  applicano
          quando  il  medicinale  e'   prescritto   per   indicazioni
          terapeutiche  corrispondenti  a   quelle   dei   medicinali
          industriali  autorizzati  a  base  dello  stesso  principio
          attivo. 
              6. La violazione, da parte del medico o del farmacista,
          delle disposizioni del  presente  articolo  e'  oggetto  di
          procedimento disciplinare ai sensi del decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello  Stato  13  settembre  1946,  n.
          233.".