(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                  Esercizio finanziario - Bilancio 
 
    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed
amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi
successivi  le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie
relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi  cui
e' preposto. 
    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il
Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.  La
convocazione puo' avvenire nel termine di  sei  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;  in  tale
ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni
che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 
    4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da: 
    a) una relazione  illustrativa  sui  programmi  di  attivita'  da
realizzare nell'esercizio; 
    b) una relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto
all'esercizio precedente. 
    5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 devono restare
depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a
ciascun consorziato di prenderne visione almeno  dieci  giorni  prima
dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il  bilancio
consultivo. 
    6. Il bilancio consuntivo  e'  costituito  dal  conto  economico,
dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario  del  Consorzio
ed e' accompagnato dalla nota integrativa  e  dalla  relazione  sulla
gestione, cosi' come previsto dall'art 2423 del codice civile. 
    7.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme
relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'
depositata presso il  Registro  delle  imprese  entro  2  mesi  dalla
chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 
    8. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  al  soggetto
incaricato della revisione legale dei conti e al  Collegio  sindacale
almeno trenta giorni prima della  riunione  dell'assemblea  convocata
per la loro approvazione. 
    9.  Il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo   sono
trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e de mare e al Ministero dello sviluppo economico. 
    10.  Le  norme   specifiche   di   amministrazione,   finanza   e
contabilita' sono definite nel  regolamento  adottato  ai  sensi  del
successivo art. 19. 
    11. E' vietata la distribuzione degli  avanzi  di  gestione  alle
imprese consorziate.