Art. 18 
 
Misure  per  la  diffusione  dell'utilizzo  del  GNC,   del   GNL   e
              dell'elettricita' nel trasporto stradale 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 1,  e  6,
comma 8, le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di
nuovi impianti di  distribuzione  carburanti  e  di  ristrutturazione
totale  degli  impianti  di   distribuzione   carburanti   esistenti,
prevedono  l'obbligo  di  dotarsi  di  infrastrutture   di   ricarica
elettrica di potenza elevata almeno veloce  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera e), numero 1, nonche' di rifornimento di GNC  o  GNL
anche in esclusiva modalita' self service. Non sono soggetti  a  tale
obbligo gli impianti di distribuzione  carburanti  localizzati  nelle
aree svantaggiate gia' individuate dalle  disposizioni  regionali  di
settore, oppure da individuare entro tre mesi dall'entrata in  vigore
del   presente   decreto.   Ove   ricorrono   contemporaneamente   le
impossibilita' tecniche di cui al comma 6, lettere a), b)  e  c),  le
regioni  con  densita'  superficiale  di  numero   di   impianti   di
distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale,  indicata  in
prima applicazione nella tabella III della  sezione  D  dell'allegato
III, prevedono l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL.  
  2. Al fine di sviluppare la modalita' self service per gli impianti
di distribuzione del GNC, entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto, con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, e' aggiornata  la
normativa tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno del  24
maggio 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 6 giugno  2002,  n.  131,  e  successive  modificazioni,  in
materia di sicurezza,  tenendo  conto  degli  standard  di  sicurezza
utilizzati in ambito europeo. 
  3. Per tutti gli impianti di distribuzione di  carburanti  stradali
gia' esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel  corso  del
2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10  milioni  di
litri e che si trovano nel territorio di una  delle  province  i  cui
capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10  per
almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014  di  cui  all'allegato
IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre
2018 un progetto, al fine di dotarsi di  infrastrutture  di  ricarica
elettrica nonche' di distribuzione di GNC o GNL,  da  realizzare  nei
successivi  ventiquattro  mesi  dalla  data  di   presentazione   del
progetto. 
  4. Per tutti gli  impianti  di  distribuzione  carburanti  stradali
esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano  nel  corso  del  2017  un
quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni  di  litri  e
che si trovano nel territorio di una delle province i cui  capoluoghi
hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10  per  almeno  2
anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014  di  cui  all'allegato  IV,  le
regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31  dicembre  2020
un progetto,  al  fine  di  dotarsi  di  infrastrutture  di  ricarica
elettrica nonche' di distribuzione di GNC o GNL,  da  realizzare  nei
successivi  ventiquattro  mesi  dalla  data  di   presentazione   del
progetto. 
  5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3  e  4  del
presente articolo e al comma 1, lettera  c),  dell'articolo  4,  sono
assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31  dicembre
2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei  servizi  di
ricarica elettrica, di GNC e GNL garantendo  un  numero  adeguato  di
punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale  e  la
tutela del principio di neutralita'  tecnologica  degli  impianti.  I
suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi
del servizio di ricarica, al rispetto delle procedure competitive  di
cui all'articolo11, comma 5-ter, della legge  23  dicembre  1992,  n.
498. 
  6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono compatibili con altre
forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di
una delle seguenti impossibilita' tecniche fatte valere dai  titolari
degli impianti di distribuzione e verificate e certificate  dall'ente
che  rilascia  la  autorizzazione  all'esercizio   dell'impianto   di
distribuzione dei carburanti: 
    a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi
della normativa antincendio, esclusivamente  per  gli  impianti  gia'
autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) per il  GNC  lunghezza  delle  tubazioni  per  l'allacciamento
superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale  e  il  punto  di
stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale  inferiore
a 3 bar; 
    c) distanza dal piu' vicino deposito  di  approvvigionamento  del
GNL via terra superiore a 1000 chilometri. 
   7. Al fine di promuovere  l'uso  di  carburanti  a  basso  impatto
ambientale nel settore dei trasporti,  e'  consentita  l'apertura  di
nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso  pubblico,  che
erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa -
GNC, sia in forma liquida - GNL, nonche' di nuovi punti  di  ricarica
di potenza elevata almeno veloce di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera e), numero 1. 
  8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
adotta misure finalizzate all'eliminazione delle penali di supero  di
capacita' giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di  trasporto
e  di  distribuzione   direttamente   connessi   agli   impianti   di
distribuzione  di  gas  naturale  per  autotrazione,   per   prelievi
superiori  fino  al  50  per  cento  della  capacita'  del  punto  di
riconsegna, per un periodo complessivo, anche non  continuativo,  non
superiore a novanta giorni all'anno. 
  9.  Al  fine  di  incentivare  la  realizzazione  di  impianti   di
distribuzione  di  gas  naturale  per  autotrazione,  anche  in  aree
autostradali, le condotte di  allacciamento  che  li  collegano  alle
esistenti reti del gas naturale sono dichiarate di pubblica  utilita'
e rivestono carattere di indifferibilita' e di urgenza, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  10. Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse
dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori  di
servizi di pubblica utilita' per le attivita' svolte  nelle  province
ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all'allegato  IV,  al
momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture,  autobus
e mezzi di servizio di pubblica utilita', ivi compresi quelli per  la
raccolta dei rifiuti urbani, sono obbligati all'acquisto di almeno il
25 per cento di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici  e  veicoli  a
funzionamento ibrido bimodale e a  funzionamento  ibrido  multimodale
entrambi con ricarica esterna, nonche' ibridi nel caso degli autobus.
Nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il  trasporto  pubblico
locale  tale  vincolo  e'  riferito  solo  ai  servizi   urbani.   La
percentuale e' calcolata sugli acquisti programmati su base triennale
a partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle. Sono
fatte salve le gare gia' bandite alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  nonche',  nelle  more  della  realizzazione  delle
relative infrastrutture di supporto, le  gare  bandite  entro  e  non
oltre il 30 giugno 2018, effettuate anche con modalita'  sperimentali
centralizzate. In sede di aggiornamento del quadro strategico, di cui
all'allegato III, la percentuale  del  25  per  cento  potra'  essere
aumentata  e  potra'  comprendere  anche  l'acquisto  di  veicoli   a
idrogeno. 
  11. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli comunica i dati  in  proprio  possesso  relativi  agli
impianti di distribuzione carburanti di ciascuna regione, comprensivi
degli erogati per tipologia di carburante,  relativamente  agli  anni
2015 e 2017, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei
predetti  anni,  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che   li
trasmette alle regioni  in  relazione  agli  impianti  di  rispettiva
competenza. 
  12. Fermi restando i termini  di  cui  al  presente  articolo,  per
ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, le  regioni  possono
prevedere  che  l'obbligo   sia   comunque   assolto   dal   titolare
dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto GNC o
GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 un altro impianto nuovo
o gia' nella sua titolarita', ma non  soggetto  ad  obbligo,  purche'
sito nell'ambito territoriale della stessa provincia  e  in  coerenza
con le disposizioni della programmazione regionale. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo dell'art. 11 della legge 23  dicembre  1992,
          n. 498, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:  
              "Art. 11.  1.  Il  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro
          e con il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  emana  direttive  per  la   concessione   della
          garanzia dello Stato di  cui  all'art.  3  della  legge  24
          luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'art.  9
          della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione  delle
          convenzioni e degli atti  aggiuntivi  che  disciplinano  le
          concessioni  autostradali,  nonche'  per  la  revisione,  a
          partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali,  tenuto
          conto dei piani  finanziari,  delle  variazioni  del  costo
          della vita, dei volumi del traffico e dei  dati  scaturenti
          dagli indicatori di produttivita'. 
              2. Le tariffe di pedaggio  autostradale  sono  fissate,
          conformemente alle direttive  del  CIPE,  con  decreto  del
          Ministro dei lavori pubblici, di concerto con  il  Ministro
          del  tesoro  e  con  il  Ministro  del  bilancio  e   della
          programmazione economica. 
              3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con  il
          Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e  della
          programmazione economica, e' autorizzato a modificare,  con
          proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'art.
          11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.  407  ,  e  a
          determinare,  conformemente  alle   direttive   del   CIPE,
          nell'ambito  della  viabilita'  primaria  ed  autostradale,
          criteri e finalita'  di  utilizzo  di  detti  sovrapprezzi,
          sentite le competenti commissioni parlamentari. 
              4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con  proprio
          decreto,  il  quadro  informativo   dei   dati   economici,
          finanziari,  tecnici   e   gestionali   che   le   societa'
          concessionarie devono annualmente  trasmettere  all'Azienda
          nazionale autonoma delle strade (ANAS). 
              5.  Le  societa'   concessionarie   autostradali   sono
          soggette ai seguenti obblighi: 
              a) certificare il bilancio, anche  se  non  quotate  in
          borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile; 
              b)   mantenere   adeguati   requisiti   di    solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; 
              c) provvedere, nel caso di concessionari che  non  sono
          amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di
          lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
          142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              d) sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di  gara  delle
          procedure di aggiudicazione all'approvazione di  ANAS  Spa,
          che  deve  pronunciarsi  entro  trenta  giorni   dal   loro
          ricevimento: in caso di  inutile  decorso  del  termine  si
          applica l'art. 20  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;
          vietare la partecipazione alle gare  per  l'affidamento  di
          lavori alle imprese comunque  collegate  ai  concessionari,
          che siano realizzatrici della  relativa  progettazione.  Di
          conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
          ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio  dei  ministri
          in  data  16  maggio   1997,   relativa   al   divieto   di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
          soggetti  che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle
          costruzioni e della mobilita'; 
              e) prevedere nel proprio statuto idonee misure  atte  a
          prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
          per  gli  stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita', nonche', per almeno alcuni  di  essi,  di
          indipendenza; 
              f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
          di gara per l'aggiudicazione dei  contratti  sono  nominate
          dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi  i  poteri
          di vigilanza dell'Autorita' di cui all'art. 6 del codice di
          cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  La
          composizione del consiglio dell'Autorita' e'  aumentata  di
          due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo  bilancio.  Il
          presidente dell'Autorita' e' scelto fra  i  componenti  del
          consiglio. 
              5-bis. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture
          sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
          da realizzare  da  parte  di  ANAS  S.p.a.  e  delle  altre
          concessionarie  devono  essere  sottoposte  al  parere  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  per  la   loro
          valutazione tecnico-economica. 
              5-ter.  L'affidamento  dei  servizi  di   distribuzione
          carbolubrificanti   e   delle   attivita'   commerciali   e
          ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
          in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
          del comma 5, avviene secondo i seguenti principi: 
              a)  verifica   preventiva   della   sussistenza   delle
          capacita'   tecnico-organizzative   ed    economiche    dei
          concorrenti allo scopo di garantire un adeguato  livello  e
          la regolarita' del servizio,  secondo  quanto  disciplinato
          dalla normativa di settore; 
              b)  valutazione  delle  offerte  dei  concorrenti   che
          valorizzino l'efficienza, la qualita'  e  la  varieta'  dei
          servizi, gli investimenti in coerenza con la  durata  degli
          affidamenti e la  pluralita'  dei  marchi.  I  processi  di
          selezione devono assicurare una  prevalente  importanza  al
          progetto  tecnico-commerciale  rispetto   alle   condizioni
          economiche proposte; 
              c)  modelli  contrattuali  idonei  ad   assicurare   la
          competitivita'  dell'offerta  in  termini  di  qualita'   e
          disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei  prodotti
          oil e non oil. 
              6. Sono abrogate le disposizioni di  cui  all'art.  15,
          quinto comma, lettera a), della legge 12  agosto  1982,  n.
          531 , e le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3,  della
          legge 29 dicembre 1990, n. 407.". 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  si  veda
          nelle note alle premesse.