Art. 18 
 
 
           Ulteriori disposizioni in materia di personale 
 
  1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) al terzo periodo, le parole:  «da  Regioni,  Province  e  Comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti  «da  parte  di  Regioni,
Province, Comuni ovvero da parte di altre  Pubbliche  Amministrazioni
regionali o locali interessate»; 
  2)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «Ai  relativi  oneri»   sono
sostituite dalle seguenti: «Agli  oneri  di  cui  ai  periodi  primo,
secondo, terzo e quarto»; 
  3)  il  sesto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Ferme   le
previsioni di cui al terzo ed al quarto  periodo,  nell'ambito  delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,  fino  ad  un
massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017  e  2018,
per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle  Province,
dai Comuni ovvero da  altre  Pubbliche  Amministrazioni  regionali  o
locali interessate, per  assicurare  la  funzionalita'  degli  Uffici
speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte  delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo  personale,
con contratti a tempo determinato della durata massima di  due  anni,
con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico  a  supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario,  delle  Regioni,  delle
Province e  dei  Comuni  interessati.  L'assegnazione  delle  risorse
finanziarie previste dal quinto e  dal  sesto  periodo  del  presente
comma   e'   effettuata    con    provvedimento    del    Commissario
straordinario.»; 
    b) dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per  le  finalita'  di
cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di
cui all'articolo 19, commi 5-bis e  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165.». 
  2. Le unita' di personale di  cui  all'articolo  15-bis,  comma  6,
lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino
a ulteriori venti unita', nel limite di ulteriori 500.000 euro  annui
per ciascuno degli anni dal  2017  al  2021.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. 
  3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per le attivita'
connesse alla  messa  in  sicurezza,  recupero  e  ricostruzione  del
patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma,  e'
autorizzato ad  operare  attraverso  apposita  contabilita'  speciale
dedicata alla gestione  dei  fondi  finalizzati  esclusivamente  alla
realizzazione  dei  relativi  interventi  in  conto  capitale.  Sulla
contabilita' speciale confluiscono altresi' le somme  assegnate  allo
scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato e riassegnazione su  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24  dicembre
2012, n. 243, la contabilita' speciale e' aperta per  il  periodo  di
tempo necessario al completamento degli  interventi  e  comunque  non
superiore a cinque anni.». 
  4.  All'articolo  50  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, lettera a), la  parola:  «cinquanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «cento»; 
    b)  dopo  il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Le
disposizioni di cui al comma  7  si  applicano  anche  ai  dipendenti
pubblici impiegati presso gli uffici  speciali  di  cui  all'articolo
3.»; 
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. All'attuazione  del
presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei  limiti
di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
oneri si fa fronte con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite  massimo  di
3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.». 
  5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro  per  l'anno
2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di
14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di  29  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale  con  professionalita'  di
tipo  tecnico  o   amministrativo-contabile,   fino   a   complessive
trecentocinquanta unita', per  l'anno  2017,  e  fino  a  complessive
settecento unita', per l'anno 2018. Ai relativi oneri  si  fa  fronte
per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 52 e per l'anno  2018
con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo  di  29  milioni  di
euro»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  Nei  limiti
delle risorse finanziarie previste dal comma  1  e  delle  unita'  di
personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2,  i  Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli  anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa  dei
rapporti  di  lavoro  a   tempo   parziale   gia'   in   essere   con
professionalita' di tipo  tecnico  o  amministrativo,  in  deroga  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296.»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis.  Nelle  more
dell'espletamento  delle   procedure   previste   dal   comma   3   e
limitatamente    allo    svolgimento    di    compiti    di    natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1  e
2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di  personale  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e di cui all'articolo  1,  commi  557  e  562,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31  dicembre  2017  e
non rinnovabili. 
  3-ter.  I  contratti  previsti  dal  comma  3-bis  possono   essere
stipulati, previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento  della
sussistenza di un'adeguata esperienza  professionale,  esclusivamente
con  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche
universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti
agli ordini e collegi professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo   tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle  opere  pubbliche.  Ai  fini  della
determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in  ogni  caso,
non puo' essere superiore alle voci di natura  fissa  e  continuativa
del  trattamento  economico  previsto  per  il  personale  dipendente
appartenente  alla  categoria  D  dalla   contrattazione   collettiva
nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, relativamente alla non  obbligatorieta'  delle  vigenti  tariffe
professionali fisse o minime. 
  3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per
la sottoscrizione  dei  contratti  previsti  dal  comma  3-ter,  sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti delle Regioni  -  vice  commissari,  assicurando  la
possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero
non superiore a cinque. 
  3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che  i  Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai  sensi  e
per  gli  effetti  del  comma  3-bis,   puo'   essere   superiore   a
trecentocinquanta. 
  3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis,  3-ter  e
3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal  fine,  una
quota pari al dieci per  cento  delle  risorse  finanziarie  e  delle
unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati  commi
e' riservata alle Province per le assunzioni  di  nuovo  personale  a
tempo determinato, per le rimodulazioni dei  contratti  di  lavoro  a
tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma
1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro  autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa.  Con  provvedimento  del
Commissario straordinario, sentito il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile   e   previa   deliberazione   della   cabina   di
coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo  1,  comma
5, sono determinati i profili  professionali  ed  il  numero  massimo
delle unita' di personale che ciascuna Provincia  e'  autorizzata  ad
assumere per le  esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle
richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  assegnate  le   risorse   finanziarie   per   la
sottoscrizione dei contratti di  lavoro  autonomo  di  collaborazione
coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.».