Art. 18 
 
 
           Misure di contrasto dell'immigrazione illegale 
 
  1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 9-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del  Ministero
dell'interno  assicura,  nell'ambito  delle  attivita'  di  contrasto
dell'immigrazione irregolare, la  gestione  e  il  monitoraggio,  con
modalita' informatiche, dei procedimenti  amministrativi  riguardanti
le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche  attraverso  il
Sistema Informativo Automatizzato. A tal  fine  sono  predisposte  le
necessarie  interconnessioni  con   il   Centro   elaborazione   dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.  121,
con  il  Sistema  informativo  Schengen  di  cui  al  regolamento  CE
1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il  Sistema  Automatizzato
di Identificazione delle Impronte  ed  e'  assicurato  il  tempestivo
scambio di informazioni  con  il  Sistema  gestione  accoglienza  del
Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del  medesimo
Ministero dell'interno.». 
  2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato  di  cui
al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5
milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, a valere sulle risorse  del  Fondo  per  la  sicurezza  interna
cofinanziato  dall'Unione  europea   nell'ambito   del   periodo   di
programmazione 2014/2020. 
  3. All'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale
dopo le parole: «416,  sesto  e  settimo  comma,»  sono  inserite  le
seguenti: «416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  taluno  dei
delitti di cui all'articolo 12, commi 3  e  3-ter,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,».