(Statuto-art. 18)
 
                              Art. 18. 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente  Statuto  si  applicano  le
disposizioni normative vigenti. 
  2. In sede di prima attuazione del presente  Statuto  e  fino  alla
approvazione dei regolamenti di organizzazione  e  funzionamento,  di
amministrazione e contabilita', di altri regolamenti  e  disciplinari
in esso previsti, continuano a trovare applicazione i  regolamenti  e
provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, qualora  non
in contrasto con il presente Statuto. 
  3. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  29  ottobre
1999, n. 454, l'ultimo periodo e' abrogato. 
  4. All'articolo 4, comma 3,  del  decreto  legislativo  29  ottobre
1999, n. 454, il secondo e il terzo periodo sono abrogati. 
  5. All'articolo 4, commi 1 e 4, del decreto legislativo 29  ottobre
1999, n. 454, le parole: «consiglio dei dipartimenti» sono sostituite
dalle  seguenti  «consiglio  scientifico».  L'articolo  4,  comma  4,
secondo periodo, e' abrogato. 
  6. Il presente Statuto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.