Art. 18 
 
                     Formazione e addestramento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 775 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 775 (Corso di formazione professionale). - 1.  Gli  appuntati
scelti  vincitori  del  concorso  per  sovrintendenti  dell'Arma  dei
carabinieri,  di  cui  all'articolo  690,   comma   4,   lettera   a)
frequentano, anche con modalita' telematica, un corso  di  formazione
professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento  del
corso e' condizione per la nomina a vice brigadiere. 
  2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche'  la
composizione della commissione d'esame di fine corso, sono  stabiliti
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri
o dall'autorita' da questi delegata. 
  3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e
formazione professionale hanno  termine  anteriormente  ai  corsi  di
qualificazione di cui all'articolo 776.»; 
    b) all'articolo 776, comma 1: 
      1) la parola: «2» e' sostituita dalla seguente: «4»; 
      2) la parola: «vicebrigadiere» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«vice brigadiere»; 
    c) all'articolo 776-bis: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  «di   specializzazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «integrativo specialistico»; 
      2) al comma 1: 
        1.1.) le parole:  «arruolati  nella»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui alla»; 
        1.2.) le parole:  «4-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«7-bis»; 
        1.3.)  le  parole:  «ammessi  a  frequentare  un   corso   di
specializzazione  della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «avviati  ad   un   corso   integrativo
specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi  programmi
sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo degli articoli 776 e 776-bis  del
          citato decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  come
          modificati dal presente decreto: 
              "Art.  776  (Corso  di  qualificazione).   -   1.   Gli
          appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del
          concorso per sovrintendenti dell'Arma dei  carabinieri,  di
          cui all'articolo 690, comma 4, lettera  b)  frequentano  un
          corso di qualificazione, di  durata  non  inferiore  a  tre
          mesi. Il superamento  del  corso,  mediante  idoneita',  e'
          condizione per la nomina a vice brigadiere. 
              2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso,
          che  puo'  essere  ripetuto  una  sola  volta,  nonche'  la
          composizione della commissione d'esame di fine corso,  sono
          stabiliti  con  determinazione  del   Comandante   generale
          dell'Arma  dei  carabinieri  o  dell'autorita'  da   questi
          delegata. 
              Art.  776-bis  (Corso  integrativo  specialistico   per
          sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale,
          ambientale e agroalimentare). - 1. I sovrintendenti di  cui
          alla riserva prevista all'articolo  692,  comma  7-bis,  al
          termine dei corsi di cui agli  articoli  775  e  776,  sono
          avviati  ad  un  corso  integrativo  specialistico  le  cui
          modalita'  di  svolgimento  e  i  relativi  programmi  sono
          stabiliti con determinazione del Comandante Generale.".