Art. 18 Formazione e addestramento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 775 e' sostituito dal seguente: «Art. 775 (Corso di formazione professionale). - 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalita' telematica, un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso e' condizione per la nomina a vice brigadiere. 2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da questi delegata. 3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.»; b) all'articolo 776, comma 1: 1) la parola: «2» e' sostituita dalla seguente: «4»; 2) la parola: «vicebrigadiere» e' sostituita dalle seguenti: «vice brigadiere»; c) all'articolo 776-bis: 1) alla rubrica, le parole: «di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «integrativo specialistico»; 2) al comma 1: 1.1.) le parole: «arruolati nella» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla»; 1.2.) le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis»; 1.3.) le parole: «ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avviati ad un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 776 e 776-bis del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal presente decreto: "Art. 776 (Corso di qualificazione). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera b) frequentano un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi. Il superamento del corso, mediante idoneita', e' condizione per la nomina a vice brigadiere. 2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. Art. 776-bis (Corso integrativo specialistico per sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. I sovrintendenti di cui alla riserva prevista all'articolo 692, comma 7-bis, al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono avviati ad un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale.".