Art. 18 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in
carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i
quali non e' ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre  anni
dalla nomina. 
  2. Le regioni e gli  enti  locali  adeguano  i  propri  ordinamenti
secondo  quanto  previsto  dagli  articoli  16  e  31   del   decreto
legislativo n. 150 del 2009, come modificati  dal  presente  decreto,
entro sei mesi dall'entrata in vigore  del  presente  decreto.  Nelle
more del predetto adeguamento, si applicano le  disposizioni  vigenti
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto;  decorso  il
termine  fissato  per  l'adeguamento  si  applicano  le  disposizioni
previste nel presente decreto fino  all'emanazione  della  disciplina
regionale e locale. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti agli articoli 16 e  31  del  citato
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si  vedano  le
          note agli articoli 12 e 17.