Art. 18
Lavoro agile
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la
competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi
e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita,
in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza
una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima
dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per
lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle
diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita' ed
efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando
l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta l'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n.
124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche
al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalita'
spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10
per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi
di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne
avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalita' e della progressione di
carriera. L'adozione delle misure organizzative e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma
costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei
percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri
sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando
specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
delle misure organizzative adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti
l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'art. 596 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018,
la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata
annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,".
6. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale".
7. All'art. 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e limitato a casi o esigenze
eccezionali".».