Art. 18 
 
 
                            Lavoro agile 
 
  1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la
competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di  vita  e  di
lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione  del
rapporto di lavoro subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi
e senza precisi vincoli di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il
possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene  eseguita,
in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza
una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata   massima
dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla
legge e dalla contrattazione collettiva. 
  2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e  del  buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per
lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 
  3. Le disposizioni  del  presente  capo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche nei  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
secondo le direttive emanate anche ai sensi  dell'articolo  14  della
legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  fatta  salva  l'applicazione  delle
diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 
  4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo  eventualmente
riconosciuti  in  relazione  agli  incrementi  di  produttivita'   ed
efficienza del  lavoro  subordinato  sono  applicabili  anche  quando
l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile. 
  5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 2. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 7  agosto  2015,  n.
          124 (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione
          delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 14 (Promozione della conciliazione dei  tempi  di
          vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1.  Le
          amministrazioni pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
          bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  adottano  misure
          organizzative  volte  a  fissare  obiettivi   annuali   per
          l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche
          al fine di tutelare le cure parentali, di  nuove  modalita'
          spazio-temporali   di   svolgimento    della    prestazione
          lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il  10
          per cento dei dipendenti, ove lo richiedano,  di  avvalersi
          di tali modalita', garantendo che i dipendenti  che  se  ne
          avvalgono  non  subiscano  penalizzazioni   ai   fini   del
          riconoscimento di professionalita' e della progressione  di
          carriera.  L'adozione  delle  misure  organizzative  e   il
          raggiungimento degli obiettivi di  cui  al  presente  comma
          costituiscono  oggetto  di  valutazione   nell'ambito   dei
          percorsi di misurazione della performance  organizzativa  e
          individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
          amministrazioni  pubbliche  adeguano  altresi'   i   propri
          sistemi di monitoraggio e controllo  interno,  individuando
          specifici   indicatori   per   la   verifica   dell'impatto
          sull'efficacia      e      sull'efficienza      dell'azione
          amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
          delle   misure   organizzative   adottate   in   tema    di
          conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
          anche coinvolgendo i cittadini,  sia  individualmente,  sia
          nelle loro forme associative. 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          procedono, al fine di conciliare  i  tempi  di  vita  e  di
          lavoro dei dipendenti, a stipulare  convenzioni  con  asili
          nido  e  scuole  dell'infanzia  e  a   organizzare,   anche
          attraverso accordi  con  altre  amministrazioni  pubbliche,
          servizi di supporto alla genitorialita', aperti  durante  i
          periodi di chiusura scolastica. 
              3. Con  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          definiti indirizzi per l'attuazione dei commi  1  e  2  del
          presente articolo e linee guida contenenti regole  inerenti
          l'organizzazione del lavoro  finalizzate  a  promuovere  la
          conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
              4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro
          autonomia,  possono  definire  modalita'  e   criteri   per
          l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
          ai commi 1, 2 e 3. 
              5. All'art. 596 del codice  dell'ordinamento  militare,
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              "1-bis. Il fondo di cui al comma 1  e'  finanziato  per
          l'importo di 2 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018,
          la dotazione del fondo di cui al  comma  1  e'  determinata
          annualmente ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  d),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; 
                b) al comma 3, le parole: "anche da  minori  che  non
          siano  figli  di  dipendenti   dell'Amministrazione   della
          difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «oltre  che  da
          minori  figli  di  dipendenti  dell'Amministrazione   della
          difesa,  anche  da  minori  figli   di   dipendenti   delle
          amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
          da minori figli di dipendenti delle amministrazioni  locali
          e da minori che non trovano  collocazione  nelle  strutture
          pubbliche comunali,". 
              6.  Dopo  il  comma  1-bis  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
              "1-ter. La dipendente vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale". 
              7. All'art. 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in  fine,
          le  seguenti  parole:  "e  limitato  a  casi   o   esigenze
          eccezionali".».