Art. 18
Assicurazione obbligatoria
1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono
assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la
responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa e' elemento essenziale delle
convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni
pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione
pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.