Art. 18 
 
 
         Disposizioni in materia di emissioni industriali - 
                     Caso EU Pilot 8978/16/ENVI 
 
   1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma  1,  lettera  1-bis),  dopo  le  parole:
«producano  effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente»  sono
aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»; 
    b) all'articolo 29-ter, comma 2, le parole: «sintesi non  tecnica
dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere  da
a) a m) del comma 1»; 
    c) all'articolo 29-quater, comma 2: 
      1) le parole: «almeno per quanto riguarda  il  contenuto  della
decisione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  non  appena   sia
ragionevolmente possibile, del progetto  di  decisione,  compreso  il
verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del
contenuto della decisione»; 
      2) le parole: «gli elementi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con particolare riferimento agli elementi»; 
      3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle
proposte di riesame pervenute dalle autorita' competenti  in  materia
ambientale ai sensi dell'articolo  29-octies,  comma  4,  ovvero  dal
sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo»; 
    d) all'articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le  parole:
«consultazioni  condotte»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   anche
coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,»; 
    e) all'articolo 29-decies, comma 9, la lettera b)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «b) alla diffida e contestuale sospensione  dell'attivita'  per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano
un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso
in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla  diffida,  la
sospensione e' automaticamente  prorogata,  finche'  il  gestore  non
dichiara di aver individuato e risolto il  problema  che  ha  causato
l'inottemperanza. La sospensione e' inoltre automaticamente rinnovata
a cura dell'autorita' di controllo di cui al comma 3,  alle  medesime
condizioni e durata individuate contestualmente alla  diffida,  se  i
controlli sul  successivo  esercizio  non  confermano  che  e'  stata
ripristinata la conformita', almeno in relazione alle situazioni che,
costituendo  un  pericolo  immediato  per  la  salute  umana  o   per
l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»; 
    f) all'articolo 32-bis, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Il  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
territorio e del mare provvede, attraverso il proprio  sito  internet
istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo  appropriato
le informazioni ricevute  da  altri  Stati  dell'Unione  europea,  in
attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, paragrafo 1, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati  su  domande
presentate per l'esercizio di attivita' di cui all'allegato VIII alla
parte seconda del presente decreto»; 
    g) all'articolo 237-ter; comma 1, lettera  b),  dopo  la  parola:
«caldaie,»  sono  inserite  le   seguenti:   «le   installazioni   di
trattamento degli scarichi gassosi,»; 
    h) all'articolo 237-ter, comma 1,  lettera  c),  le  parole:  «le
apparecchiature  di  trattamento  degli   effluenti   gassosi»   sono
sostituite dalle seguenti: «le  installazioni  di  trattamento  degli
scarichi gassosi»; 
    i) all'articolo 237-sexies,  comma  3,  lettera  a),  le  parole:
«Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»; 
    l) all'articolo 237-sexies,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «3-bis.  L'autorita'  competente  riesamina  periodicamente   e
aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»; 
    m) all'articolo 237-nonies,  dopo  il  comma  l  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e  monossido
di  carbonio  degli  impianti   di   coincenerimento   dei   rifiuti,
autorizzati a modificare le  condizioni  di  esercizio,  e'  comunque
assicurato  il  rispetto  dei  valori  limite  di  emissione  fissati
nell'Allegato 1, paragrafo A»; 
    n) all'articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole:  «possono
essere  attribuiti  alla   depurazione   degli   effluenti,   gassosi
dell'impianto di» sono inserite le seguenti: «incenerimento o»; 
    o) all'articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo  le  parole:  «ne
da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile»  sono  inserite  le
seguenti: «all'autorita' competente e»; 
    p) all'articolo 273, comma 5, all'alinea e alla  lettera  b),  la
parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2022»; 
    q) all'articolo 275, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi
14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorita' competente di
qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative»; 
    r) all'articolo 275, comma 6, le  parole:  «,  individuata  sulla
base di detto consumo,» sono soppresse; 
    s) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo  25,  comma  1,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo  il  comma  1  sono
inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che
producono  biossido  di titanio  informa  immediatamente  l'autorita'
competente in caso di violazione delle condizioni di  autorizzazione,
adottando  nel  contempo  le  misure  necessarie  a  ripristinare  la
conformita' nel piu' breve tempo possibile. 
      1-ter.   In   caso   di   violazione   delle   condizioni    di
autorizzazione, l'autorita' competente impone al gestore di  adottare
ogni misura complementare  appropriata  che  ritiene  necessaria  per
ripristinare la conformita', disponendo la sospensione dell'esercizio
della parte interessata laddove la violazione determini  un  pericolo
immediato per la salute umana o minacci  di  provocare  ripercussioni
serie e immediate  sull'ambiente,  finche'  la  conformita'  non  sia
ripristinata con l'applicazione delle misure adottate  ai  sensi  del
presente comma e del comma 1-bis»; 
    t) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo  25,  comma  1,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, al comma 3,  le  parole:
«possono effettuare» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»; 
    u) all'articolo 298-bis, introdotto dall'articolo  25,  comma  l,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  46,  dopo  il  comma  3  e'
inserito il seguente: 
      «3-bis. Alle installazioni e agli  stabilimenti  che  producono
biossido  di  titanio  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
29-undecies»; 
    v) all'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta: 
      1) al paragrafo C, punto l: 
        1.1)  e'  premesso  il  seguente  periodo:  «Le   misurazioni
relative  alla  determinazione  delle  concentrazioni  di  inquinanti
nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»; 
        1.2) alla lettera d): 
          1.2.1)  al  secondo  capoverso  sono  aggiunti  i  seguenti
periodi:  «Il  campionamento  e  l'analisi  di  tutte   le   sostanze
inquinanti, ivi compresi le  diossine  e  i furani,  sono  effettuati
conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme  CEN,  si
applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che
assicurino  dati  equivalenti  sotto  il   profilo   della   qualita'
scientifica.»; 
          1.2.2) al terzo capoverso e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «. I sistemi automatici  sono  sottoposti  a  controllo  per
mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi  di  misurazione  di
riferimento almeno una volta all'anno.»; 
          1.2.3) al sesto capoverso, dopo il periodo: «Non piu' di 10
valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a  causa  di
disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di  misurazione
in continuo.» e' aggiunto il seguente:  «I  valori  medi  durante  il
periodo di campionamento e i  valori  medi  in  caso  di  misurazioni
periodiche  di  HF,  HC1  e  SO2  sono   determinati   in   fase   di
autorizzazione   dall'autorita'   competente,    insieme    con    la
localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare
per  il  controllo  delle  emissioni,  secondo  quanto  previsto  nel
presente paragrafo C.»; 
      2) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d) e'  aggiunta  la
seguente: 
        «d-bis) le misurazioni  relative  alla  determinazione  delle
concentrazioni  di  inquinanti  nell'acqua  sono  eseguite  in   modo
rappresentativo»; 
    z) al punto 1 del paragrafo C dell'allegato 2 al  titolo  III-bis
della parte quarta: 
      1) e' premesso il seguente periodo:  «Le  misurazioni  relative
alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera
sono eseguite in modo rappresentativo.»; 
      2) alla lettera b): 
        2.1) al secondo capoverso sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi:  «Il  campionamento  e  l'analisi  di  tutte   le   sostanze
inquinanti, ivi compresi le diossine  e  i  furani,  sono  effettuati
conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme  CEN,  si
applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che
assicurino  dati  equivalenti  sotto  il   profilo   della   qualita'
scientifica.»; 
        2.2) al terzo capoverso e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «. I sistemi automatici  sono  sottoposti  a  controllo  per
mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi  di  misurazione  di
riferimento almeno una volta all'anno.»; 
        2.3) all'ultimo capoverso e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «I valori medi durante  il  periodo  di  campionamento  e  i
valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e  SO2  sono
determinati in  fase  di  autorizzazione  dall'autorita'  competente,
insieme  con  la  localizzazione  dei  punti   di   campionamento   e
misurazione da utilizzare per il controllo delle  emissioni,  secondo
quanto previsto nel presente paragrafo C.»; 
    aa) alla parte I dell'allegato II alla parte quinta: 
      1) al punto 3.1,  dopo  le  parole:  «ossidi  di  azoto,»  sono
inserite le seguenti: «il monossido di carbonio,»; 
      2) al punto 4.4, le parole:  «delle  polveri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «degli ossidi di azoto»; 
      3) il punto 5.1 e' sostituito dal seguente: 
        «5.1. In caso di misurazioni continue,  i  valori  limite  di
emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5,  si  considerano
rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che,  nelle  ore
operative, durante un anno civile: 
          nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti
valori limite, e 
          nessun valore medio giornaliero convalidato degli  impianti
nuovi supera i pertinenti valori limite, 
          nessun valore medio giornaliero convalidato degli  impianti
anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il  110  per  cento  dei
pertinenti valori limite, 
          il 95 per cento di tutti i valori  medi  orari  convalidati
nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori
limite»; 
      4) il punto 5.3 e' soppresso; 
    bb) alla parte I dell'allegato III alla parte  quinta,  al  punto
3.4, le parole: «In alternativa alle apparecchiature di cui al  punto
3.2,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di  emissioni  che,  a
valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di  massa
di COV, espressi come carbonio organico totale, non  superiore  a  10
kg/h,». 
 
          Note all'art. 18: 
              L'articolo 5,  comma  1,  lettera  l-bis),  del  citato
          decreto legislativo  n.  152/2006,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 5. (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              (Omissis). 
              l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o  di
          un impianto: la  variazione  delle  caratteristiche  o  del
          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
          e significativi sull'ambiente  o  sulla  salute  umana.  In
          particolare,    con     riferimento     alla     disciplina
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  per   ciascuna
          attivita' per la quale l'allegato  VIII  indica  valori  di
          soglia, e' sostanziale una modifica  all'installazione  che
          dia  luogo  ad  un  incremento  del  valore  di  una  delle
          grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
          della soglia stessa;". 
              L'articolo  29-ter,  comma  2,   del   citato   decreto
          legislativo n. 152/2006,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art.  29-ter.  (Domanda  di  autorizzazione  integrata
          ambientale) 
              (Omissis). 
              2. La domanda di  autorizzazione  integrata  ambientale
          deve contenere anche una sintesi non tecnica  dei  dati  di
          cui alle lettere da a) a m) del  comma  1  e  l'indicazione
          delle informazioni che ad avviso  del  gestore  non  devono
          essere diffuse per  ragioni  di  riservatezza  industriale,
          commerciale  o  personale,  di  tutela   della   proprieta'
          intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni  contenute
          nell'articolo 39 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  di
          pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale  caso  il
          richiedente fornisce  all'autorita'  competente  anche  una
          versione della domanda priva delle informazioni  riservate,
          ai fini dell'accessibilita' al pubblico.". 
              Le lettere da  a)  a  m)  del  comma  1,  dell'articolo
          29-ter, del citato decreto legislativo n.  152/2006,  cosi'
          recitano: 
              "Art.  29-ter.  (Domanda  di  autorizzazione  integrata
          ambientale) 
              1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni  di
          nuovi    impianti,    della    modifica    sostanziale    e
          dell'adeguamento del  funzionamento  degli  impianti  delle
          installazioni  esistenti  alle  disposizioni  del  presente
          decreto,  si  provvede  al   rilascio   dell'autorizzazione
          integrata ambientale di cui all'articolo  29-sexies.  Fatto
          salvo quanto disposto  al  comma  4  e  ferme  restando  le
          informazioni richieste dalla  normativa  concernente  aria,
          acqua,  suolo  e  rumore,  la  domanda  deve  contenere  le
          seguenti informazioni: 
              a)   descrizione   dell'installazione   e   delle   sue
          attivita', specificandone tipo e portata; 
              b) descrizione delle materie prime e ausiliarie,  delle
          sostanze    e     dell'energia     usate     o     prodotte
          dall'installazione; 
              c)    descrizione    delle    fonti    di     emissione
          dell'installazione; 
              d) descrizione  dello  stato  del  sito  di  ubicazione
          dell'installazione; 
              e)  descrizione   del   tipo   e   dell'entita'   delle
          prevedibili emissioni dell'installazione in  ogni  comparto
          ambientale   nonche'   un'identificazione   degli   effetti
          significativi delle emissioni sull'ambiente; 
              f) descrizione della tecnologia e delle altre  tecniche
          di  cui  si  prevede  l'uso  per  prevenire  le   emissioni
          dall'installazione   oppure,   qualora   cio'   non   fosse
          possibile, per ridurle; 
              g)  descrizione  delle  misure   di   prevenzione,   di
          preparazione  per  il  riutilizzo,  di  riciclaggio  e   di
          recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; 
              h) descrizione delle misure previste per controllare le
          emissioni   nell'ambiente   nonche'   le    attivita'    di
          autocontrollo e di  controllo  programmato  che  richiedono
          l'intervento dell'ente responsabile degli  accertamenti  di
          cui all'articolo 29-decies, comma 3; 
              i)  descrizione  delle  principali   alternative   alla
          tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese  in
          esame dal gestore in forma sommaria; 
              l)  descrizione  delle  altre   misure   previste   per
          ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16; 
              m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione  o
          lo scarico di sostanze pericolose  e,  tenuto  conto  della
          possibilita' di contaminazione  del  suolo  e  delle  acque
          sotterrane nel sito dell'installazione,  una  relazione  di
          riferimento elaborata dal  gestore  prima  della  messa  in
          esercizio   dell'installazione   o    prima    del    primo
          aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la  quale
          l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
          competente     esamina     la     relazione      disponendo
          nell'autorizzazione  o  nell'atto  di  aggiornamento,   ove
          ritenuto  necessario  ai  fini   della   sua   validazione,
          ulteriori e specifici approfondimenti.". 
              L'articolo 29-quater, commi 2 e 13, del citato  decreto
          legislativo n. 152/2006,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art.   29-quater.   (Procedura   per    il    rilascio
          dell'autorizzazione integrata ambientale) 
              (Omissis). 
              2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
          quali sono depositati i documenti e gli  atti  inerenti  il
          procedimento, al fine  della  consultazione  del  pubblico.
          Tale   consultazione   e'    garantita    anche    mediante
          pubblicazione sul sito internet dell'autorita'  competente,
          non appena sia ragionevolmente possibile, del  progetto  di
          decisione, compreso il verbale conclusivo della  conferenza
          di  servizi  di  cui  al  comma  5,  del  contenuto   della
          decisione, compresa una copia dell'autorizzazione  e  degli
          eventuali  successivi  aggiornamenti,  e  con   particolare
          riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f)  e
          g)  del  comma  13,  nonche'  delle  proposte  di   riesame
          pervenute dalle autorita' competenti in materia  ambientale
          ai sensi  dell'articolo  29-octies,  comma  4,  ovvero  dal
          sindaco ai sensi del comma 7 del presente articolo. 
              (Omissis). 
              13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
          qualsiasi   suo   successivo   aggiornamento,   e'    messa
          tempestivamente  a  disposizione   del   pubblico,   presso
          l'ufficio di cui al comma 2.  Presso  il  medesimo  ufficio
          sono inoltre rese disponibili: 
              a)  informazioni  relative  alla   partecipazione   del
          pubblico al procedimento; 
              b) i motivi su cui e' basata la decisione; 
              c) i  risultati  delle  consultazioni  condotte,  anche
          coinvolgendo altri Stati  ai  sensi  dell'articolo  32-bis,
          prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della
          modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione; 
              d) il titolo dei documenti  di  riferimento  sulle  BAT
          pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati; 
              e) il metodo utilizzato per determinare  le  condizioni
          di  autorizzazione  di  cui  all'articolo  29-sexies,   ivi
          compresi i valori limite di emissione,  in  relazione  alle
          migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi
          associati; 
              f) se e' concessa una  deroga  ai  sensi  dell'articolo
          29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga  sulla
          base dei criteri indicati in detto comma  e  le  condizioni
          imposte; 
              g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal
          gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13,
          al momento della cessazione definitiva delle attivita'; 
              h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle  condizioni   di   autorizzazione   e   in   possesso
          dell'autorita' competente.". 
              L'articolo  29-decies,  comma  9,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152/2006,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art.    29-decies.    (Rispetto    delle    condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). 
              (Omissis). 
              9.  In  caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
          ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
          di  sicurezza  di   cui   all'articolo   29-quattuordecies,
          l'autorita' competente procede secondo  la  gravita'  delle
          infrazioni: 
              a) alla diffida, assegnando un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
          entro cui, fermi  restando  gli  obblighi  del  gestore  in
          materia di autonoma adozione  di  misure  di  salvaguardia,
          devono  essere  applicate  tutte  le   appropriate   misure
          provvisorie  o  complementari  che  l'autorita'  competente
          ritenga   necessarie   per   ripristinare    o    garantire
          provvisoriamente la conformita'; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
          situazioni che costituiscano un pericolo immediato  per  la
          salute umana  o  per  l'ambiente  o  nel  caso  in  cui  le
          violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
          anno. Decorso il  tempo  determinato  contestualmente  alla
          diffida,  la  sospensione  e'  automaticamente   prorogata,
          finche' il gestore  non  dichiara  di  aver  individuato  e
          risolto il problema che  ha  causato  l'inottemperanza.  La
          sospensione e' inoltre  automaticamente  rinnovata  a  cura
          dell'autorita'  di  controllo  di  cui  al  comma  3,  alle
          medesime condizioni e  durata  individuate  contestualmente
          alla diffida, se i controlli sul successivo  esercizio  non
          confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno
          in relazione alle situazioni che, costituendo  un  pericolo
          immediato per la salute umana  o  per  l'ambiente,  avevano
          determinato la precedente sospensione; 
              c) alla  revoca  dell'autorizzazione  e  alla  chiusura
          dell'installazione, in caso  di  mancato  adeguamento  alle
          prescrizioni imposte con la diffida e in caso di  reiterate
          violazioni che determinino  situazioni  di  pericolo  o  di
          danno per l'ambiente; 
              d) alla chiusura dell'installazione, nel  caso  in  cui
          l'infrazione abbia  determinato  esercizio  in  assenza  di
          autorizzazione.". 
              L'articolo 32-bis, del citato  decreto  legislativo  n.
          152/2006,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 32-bis. (Effetti transfrontalieri) 
              1. Nel caso in cui  il  funzionamento  di  un  impianto
          possa avere effetti negativi e significativi  sull'ambiente
          di  un  altro  Stato  dell'Unione  europea,  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio,  d'intesa  con
          il Ministero degli affari esteri,  comunica  a  tale  Stato
          membro i dati  forniti  ai  sensi  degli  articoli  29-ter,
          29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi
          a disposizione del  pubblico.  Comunque  tali  dati  devono
          essere forniti ad uno  Stato  dell'Unione  europea  che  ne
          faccia richiesta, qualora ritenga di poter  subire  effetti
          negativi  e   significativi   sull'ambiente   nel   proprio
          territorio.  Nel  caso  in  cui   l'impianto   non   ricada
          nell'ambito   delle   competenze    statali,    l'autorita'
          competente, qualora constati che  il  funzionamento  di  un
          impianto  possa  avere  effetti  negativi  e  significativi
          sull'ambiente  di  un  altro  Stato  dell'Unione   europea,
          informa il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio che provvede ai predetti adempimenti. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri, nel  quadro  dei  rapporti  bilaterali  fra  Stati,
          affinche', nei casi di cui al comma  1,  le  domande  siano
          accessibili anche ai cittadini  dello  Stato  eventualmente
          interessato per un periodo di tempo adeguato  che  consenta
          una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
          competente. 
              2-bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare provvede, attraverso il proprio  sito
          internet istituzionale, a rendere disponibili  al  pubblico
          in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati
          dell'Unione europea, in attuazione  degli  obblighi  recati
          dall'articolo 26, paragrafo 1, della  direttiva  2010/75/UE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24  novembre
          2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su  domande
          presentate per l'esercizio di attivita' di cui all'allegato
          VIII alla parte seconda del presente decreto.". 
              Le lettere b) e c), dell'articolo 237-ter, comma 1, del
          citato decreto legislativo  n.  152/2006,  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recitano: 
              "Art. 237-ter . Definizioni 
              1. Ai fini dell'applicazione  del  presente  titolo  si
          definiscono: 
              b) 'impianto  di  incenerimento':  qualsiasi  unita'  e
          attrezzatura  tecnica,  fissa  o   mobile,   destinata   al
          trattamento termico di rifiuti con  o  senza  recupero  del
          calore    prodotto    dalla     combustione,     attraverso
          l'incenerimento mediante ossidazione dei  rifiuti,  nonche'
          altri processi di trattamento termico, quali ad esempio  la
          pirolisi, la gassificazione ed il  processo  al  plasma,  a
          condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano
          successivamente incenerite. Nella nozione  di  impianto  di
          incenerimento si intendono compresi: il  sito  e  tutte  le
          linee di incenerimento, nonche' i luoghi di  ricezione  dei
          rifiuti  in  ingresso  allo  stabilimento,  i   luoghi   di
          stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in  loco,  i
          sistemi  di  alimentazione  in  rifiuti,  in   combustibile
          ausiliario  e  in  aria  di  combustione,  le  caldaie,  le
          installazioni di trattamento  degli  scarichi  gassosi,  le
          installazioni di  trattamento  o  stoccaggio  in  loco  dei
          residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed  i
          sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento,  di
          registrazione   e   monitoraggio   delle   condizioni    di
          incenerimento. Se per il trattamento  termico  dei  rifiuti
          sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad
          esempio la pirolisi, la gassificazione  o  il  processo  al
          plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia
          il  processo  di  trattamento  termico  che  il  successivo
          processo di incenerimento; 
              c)  'impianto  di  coincenerimento':  qualsiasi  unita'
          tecnica,  fissa  o  mobile,  la  cui  funzione   principale
          consiste nella produzione di energia o di materiali  e  che
          utilizza rifiuti come combustibile normale o  accessorio  o
          in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento  termico  ai
          fini dello smaltimento, mediante ossidazione  dei  rifiuti,
          nonche' altri processi di  trattamento  termico,  quali  ad
          esempio la pirolisi, la gassificazione ed  il  processo  al
          plasma,  a  condizione  che  le  sostanze  risultanti   dal
          trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione
          di impianto di coincenerimento si  intendono  compresi:  il
          sito  e   l'intero   impianto,   compresi   le   linee   di
          coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso  allo
          stabilimento  e  lo   stoccaggio,   le   installazioni   di
          pretrattamento in loco,  i  sistemi  di  alimentazione  dei
          rifiuti,  del  combustibile  ausiliario  e   dell'aria   di
          combustione, i generatori di calore, le apparecchiature  di
          trattamento, movimentazione  e  stoccaggio  in  loco  delle
          acque reflue e  dei  rifiuti  risultanti  dal  processo  di
          coincenerimento, le apparecchiature  di  trattamento  degli
          effluenti gassosi, le installazioni  di  trattamento  degli
          scarichi gassosi, i camini, i dispositivi ed i  sistemi  di
          controllo delle  varie  operazioni  e  di  registrazione  e
          monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il
          trattamento termico dei rifiuti  sono  utilizzati  processi
          diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi,  la
          gassificazione o  il  processo  al  plasma,  l'impianto  di
          coincenerimento dei rifiuti  include  sia  il  processo  di
          trattamento  termico  che   il   successivo   processo   di
          coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti  avviene
          in  modo  che  la  funzione  principale  dell'impianto  non
          consista nella produzione di energia o di materiali, bensi'
          nel trattamento  termico  ai  fini  dello  smaltimento  dei
          rifiuti,  l'impianto  e'   considerato   un   impianto   di
          incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b); 
              L'articolo 237-sexsies del citato  decreto  legislativo
          n. 152/2006, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 237-sexies. Contenuto dell'autorizzazione. 
              1. L'autorizzazione  alla  realizzazione  ed  esercizio
          degli impianti di incenerimento e coincenerimento  deve  in
          ogni caso indicare esplicitamente: 
              a) un elenco di tutti i tipi  di  rifiuti  che  possono
          essere  trattati  nell'impianto,  individuati  mediante  il
          riferimento ai  relativi  codici  dell'elenco  europeo  dei
          rifiuti, nonche' l'informazione sulla quantita' di  ciascun
          tipo di rifiuti autorizzati; 
              b) la capacita' nominale e il carico  termico  nominale
          autorizzato dell'impianto; 
              c) i valori limite per le  emissioni  nell'atmosfera  e
          nell'acqua per ogni singolo inquinante; 
              d) le procedure  e  la  frequenza  di  campionamento  e
          misurazione da  utilizzare  per  rispettare  le  condizioni
          fissate  per  il  controllo  delle  emissioni,  nonche'  la
          localizzazione dei punti di campionamento e misurazione; 
              e) il periodo massimo durante  il  quale,  a  causa  di
          disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili
          dei  dispositivi  di  depurazione  e  di  misurazione,   le
          emissioni nell'atmosfera e gli  scarichi  di  acque  reflue
          possono superare i valori limite di emissione previsti; 
              f) i  periodi  massimi  di  tempo  per  l'avviamento  e
          l'arresto durante il quale non vengono  alimentati  rifiuti
          come  disposto  all'articolo  237-octies,  comma  11,   del
          presente Titolo e conseguentemente esclusi dal  periodo  di
          effettivo    funzionamento    dell'impianto     ai     fini
          dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5,  e
          paragrafo C, punto 1; 
              g)  le  modalita'  e   la   frequenza   dei   controlli
          programmati per accertare il rispetto  delle  condizioni  e
          delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione  medesima,
          da effettuarsi, ove non  diversamente  disposto,  da  parte
          delle agenzie regionali e  provinciali  per  la  protezione
          dell'ambiente, con oneri a carico del gestore; 
              h) il periodo che deve intercorrere  tra  la  messa  in
          esercizio e la messa a regime dell'impianto.  La  messa  in
          esercizio deve essere comunicata  all'autorita'  competente
          con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione
          stabilisce  altresi'  la  data  entro  cui  devono   essere
          comunicati all'autorita' competente i  dati  relativi  alle
          emissioni effettuate in un periodo continuativo  di  marcia
          controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di
          tale  periodo,  nonche'  il  numero  dei  campionamenti  da
          realizzare. 
              2. In aggiunta alle prescrizioni di  cui  al  comma  1,
          l'autorizzazione   rilasciata   per    un    impianto    di
          incenerimento e di  coincenerimento  che  utilizza  rifiuti
          pericolosi contiene: 
              a) un elenco delle quantita'  ed  i  poteri  calorifici
          inferiori minimi  e  massimi  delle  diverse  tipologie  di
          rifiuti   pericolosi   che    possono    essere    trattati
          nell'impianto; 
              b) i flussi di massa minimi e massimi di  tali  rifiuti
          pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e  il
          loro    contenuto     massimo     di     policlorobifenile,
          pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli  pesanti  e
          altre sostanze inquinanti. 
              3. Per quanto concerne il  coincenerimento  dei  propri
          rifiuti nel luogo di  produzione  in  caldaie  a  corteccia
          utilizzate nelle industrie della pasta  di  legno  e  della
          carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti
          condizioni: 
              a) devono essere adottate tecniche tali  da  assicurare
          il  rispetto  dei  valori  limite  di   emissione   fissati
          nell'Allegato 1, paragrafo  A,  per  il  carbonio  organico
          totale; 
              b) le condizioni  d'esercizio  autorizzate  non  devono
          dare luogo ad una maggior quantita' di residui o a  residui
          con un piu' elevato tenore di inquinanti organici  rispetto
          ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui  al
          presente articolo. 
              3-bis. L'autorita' competente riesamina  periodicamente
          e   aggiorna,   ove   necessario,    le    condizioni    di
          autorizzazione.". 
              L'articolo 237-nonies, del citato  decreto  legislativo
          n. 152/2006, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art.  237-nonies.   Modifica   delle   condizioni   di
          esercizio e modifica sostanziale dell'attivita' 
              1. Per determinate categorie di rifiuti  o  determinati
          processi termici, l'autorita' competente puo', in  sede  di
          autorizzazione, prevedere espressamente  l'applicazione  di
          prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3,  4,
          5  e  6  dell'articolo  237-octies,  nonche',  per   quanto
          riguarda la temperatura, di cui al comma  11  dell'articolo
          237-octies, purche' nell'impianto  di  incenerimento  e  di
          coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare: 
              a) il rispetto dei valori limite di  emissione  fissati
          nell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2,
          parte A, per il coincenerimento; 
              b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non  diano
          luogo ad una maggior quantita' di residui o a  residui  con
          un piu' elevato tenore di inquinanti organici  rispetto  ai
          residui  ottenibili  applicando  le  prescrizioni  di   cui
          all'articolo 237-octies. 
              1-bis. Per le emissioni di carbonio organico  totale  e
          monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei
          rifiuti,  autorizzati  a  modificare   le   condizioni   di
          esercizio, e' comunque assicurato il  rispetto  dei  valori
          limite di emissione fissati nell'Allegato 1, paragrafo A. 
              2.  Le  autorita'   competenti   comunicano   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai  sensi  del
          presente articolo e i risultati delle verifiche  effettuate
          anche alla luce delle relazioni annuali di cui all'articolo
          237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare  alla
          Commissione europea le  informazioni  ricevute  nell'ambito
          delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies. 
              3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di  un
          impianto   di   coincenerimento    dei    rifiuti    tratta
          esclusivamente  rifiuti   non   pericolosi,   la   modifica
          dell'attivita'   che   comporti   l'incenerimento   o    il
          coincenerimento  di  rifiuti  pericolosi   e'   considerata
          sostanziale.". 
              L'articolo 237-terdecies, comma 8, del  citato  decreto
          legislativo n. 152/2006,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 237-terdecies. (Scarico di acque reflue). 
              (Omissis). 
              8. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite
          di emissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D, per  il
          flusso  di  acque  reflue  provenienti  dal   processo   di
          depurazione degli effluenti gassosi,  sono  effettuati  gli
          opportuni calcoli di bilancio  di  massa  per  stabilire  i
          livelli di emissione che, nello scarico finale delle  acque
          reflue, possono essere attribuiti  alla  depurazione  degli
          effluenti  gassosi   dell'impianto   di   incenerimento   o
          coincenerimento. 
              L'articolo  237-octiesdecies,  comma  5,   del   citato
          decreto legislativo  n.  152/2006,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art.   237-octiesdecies.   (Condizioni   anomale    di
          funzionamento). 
              (Omissis). 
              5. Non appena si verificano le  condizioni  anomale  di
          cui ai commi 1 e 2, il gestore  ne  da'  comunicazione  nel
          piu'  breve  tempo  possibile  all'autorita'  competente  e
          all'autorita' di  controllo.  Analoga  comunicazione  viene
          data non appena e' ripristinata la  completa  funzionalita'
          dell'impianto.". 
              L'articolo 273, comma 5, del citato decreto legislativo
          n. 152/2006, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 273. (Grandi impianti di combustione) 
              (Omissis). 
              5. L'autorizzazione puo' consentire  che,  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, gli
          impianti di  combustione  anteriori  al  2002  con  potenza
          termica nominale totale non superiore a  200  MW  siano  in
          esercizio senza rispettare i valori limite di emissione  di
          cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) almeno il 50 per cento della  produzione  di  calore
          utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun
          periodo  di  cinque  anni  a  partire   dal   quinto   anno
          antecedente  l'autorizzazione,  e'  fornito  ad  una   rete
          pubblica di teleriscaldamento sotto forma di  vapore  o  di
          acqua  calda;   il   gestore   e'   tenuto   a   presentare
          all'autorita'  competente   e,   comunque,   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          entro il 31 maggio di ogni anno, a  partire  dal  2017,  un
          documento in cui e' indicata la percentuale  di  produzione
          di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura; 
              b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
          dicembre 2022 si applicano valori limite di  emissione  non
          meno severi di quelli che l'impianto deve  rispettare  alla
          data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
          presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.". 
              L'articolo  275,  del  citato  decreto  legislativo  n.
          152/2006,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 275. (Emissioni di COV) 
              1.  L'Allegato  III  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto  stabilisce,  relativamente   alle   emissioni   di
          composti organici volatili, i valori limite  di  emissione,
          le  modalita'  di  monitoraggio  e   di   controllo   delle
          emissioni, i criteri per la valutazione  della  conformita'
          dei valori misurati ai valori  limite  e  le  modalita'  di
          redazione  del  piano  di   gestione   dei   solventi.   Le
          disposizioni  previste  dal  presente  articolo   per   gli
          stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni
          soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato
          III alla Parte Quinta indica i casi  in  cui  le  attivita'
          degli  stabilimenti  esistenti  di  cui  al  comma  8  sono
          soggette a valori limite e prescrizioni speciali. 
              2.  Se  nello  stesso  stabilimento  sono   esercitate,
          mediante uno o piu' impianti o  macchinari  e  sistemi  non
          fissi  o  operazioni  manuali,   una   o   piu'   attivita'
          individuate nella parte II  dell'Allegato  III  alla  parte
          quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
          le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a  ciascuna
          di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
          al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate  e
          per le emissioni diffuse di cui al medesimo  Allegato  III,
          parte III, oppure i valori limite di  emissione  totale  di
          cui a tale  Allegato  III,  parti  III  e  IV,  nonche'  le
          prescrizioni ivi previste.  Tale  disposizione  si  applica
          anche alle attivita' che, nello stesso  stabilimento,  sono
          direttamente  collegate  e   tecnicamente   connesse   alle
          attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte  II,
          e  che  possono  influire  sulle  emissioni  di   COV.   Il
          superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
          con riferimento al consumo massimo teorico di solvente.  Le
          attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
          quinta del presente decreto comprendono  la  pulizia  delle
          apparecchiature e non comprendono la pulizia dei  prodotti,
          fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 
              3. Ai fini di quanto previsto dal  comma  2,  i  valori
          limite per le emissioni convogliate si applicano a  ciascun
          impianto che produce tali emissioni ed i valori limite  per
          le  emissioni  diffuse  si  applicano  alla   somma   delle
          emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
          macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni. 
              4. Il gestore che intende effettuare  le  attivita'  di
          cui  al  comma  2  presenta  all'autorita'  competente  una
          domanda  di  autorizzazione  dello  stabilimento  ai  sensi
          dell'articolo  269  o,  ricorrendone  i  presupposti,   una
          domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3,  o
          una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi
          dell'articolo 29-ter, in conformita' a quanto  previsto  al
          presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta.  In
          aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269,  comma  8,  la
          domanda di autorizzazione deve essere presentata anche  dal
          gestore dello stabilimento in  cui  sono  esercitate  delle
          attivita' che,  a  seguito  di  una  modifica  del  consumo
          massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
          comma 2. 
              5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi  2
          e 7, i valori limite di emissione  e  le  prescrizioni  che
          devono  essere  rispettati.  Per   la   captazione   e   il
          convogliamento si  applica  l'articolo  270.  Sono  inoltre
          previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le
          emissioni di COV durante le operazioni di avviamento  e  di
          arresto. Le autorizzazioni, incluse  quelle  rilasciate  in
          sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano  che
          tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte  le
          attivita' di cui al comma 2 e che  i  valori  limite  e  le
          prescrizioni di cui  all'ultimo  periodo  del  comma  2  si
          possano   applicare   soltanto   alle    attivita'    degli
          stabilimenti esistenti. 
              5-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          271, commi 14 e  20,  il  gestore  informa  tempestivamente
          l'autorita'  competente  di  qualsiasi   violazione   delle
          prescrizioni autorizzative. 
              6. L'autorizzazione indica il consumo  massimo  teorico
          di  solvente  e  l'emissione   totale   annua   conseguente
          all'applicazione dei valori  limite  di  cui  al  comma  2,
          nonche' la periodicita'  dell'aggiornamento  del  piano  di
          gestione di cui alla parte V dell'Allegato III  alla  parte
          quinta del presente decreto. 
              7. Il rispetto dei valori limite di emissione  previsti
          dal comma 2 e'  assicurato  mediante  l'applicazione  delle
          migliori   tecniche   disponibili   e,   in    particolare,
          utilizzando materie prime  a  ridotto  o  nullo  tenore  di
          solventi organici, ottimizzando l'esercizio e  la  gestione
          delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
          dispositivi di abbattimento,  in  modo  da  minimizzare  le
          emissioni di composti organici volatili. 
              8. Si  considerano  esistenti,  ai  fini  del  presente
          articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001  erano  in
          esercizio  in  base  agli  atti   autorizzativi   all'epoca
          previsti o per i quali  e'  stata  presentata  una  domanda
          completa di  autorizzazione  prima  di  tale  data  ove  lo
          stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile
          2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai  fini
          dell'applicazione  degli  articoli  270,  271  e  281   gli
          stabilimenti previsti dal  presente  articolo,  escluse  le
          installazioni  sottoposte   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori  al
          2006  e  nuovi  sulla  base  delle   definizioni   previste
          dall'articolo 268. 
              9. 
              10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
          del 13 marzo 2004 che conseguono un  maggiore  contenimento
          delle emissioni di composti organici  volatili  rispetto  a
          quello ottenibile con l'applicazione delle  indicazioni  di
          cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
          del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
          di campionamento e di analisi precedentemente  in  uso.  E'
          fatta  salva  la   facolta'   del   gestore   di   chiedere
          all'autorita' competente di rivedere  dette  autorizzazioni
          sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              11. In  caso  di  modifiche  sostanziali  di  attivita'
          svolte  negli   stabilimenti   esistenti   l'autorizzazione
          dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale: 
              a)  siano  soggette  alle  prescrizioni  relative  alle
          attivita' degli stabilimenti nuovi; 
              b)  siano  soggette  alle  prescrizioni  relative  alle
          attivita' degli  stabilimenti  esistenti  se  le  emissioni
          totali di tutte le attivita' svolte nello stabilimento  non
          superano quelle che si producono in  caso  di  applicazione
          della lettera a). 
              12. Se il  gestore  comprova  all'autorita'  competente
          che, pur utilizzando la migliore tecnica  disponibile,  non
          e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il
          valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo'
          autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non
          comporti rischi per la salute  umana  o  per  l'ambiente  e
          purche' le migliori  tecniche  disponibili  siano  comunque
          applicate. 
              13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   l'autorita'
          competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
          prescrizioni ivi stabilite  se  le  emissioni  non  possono
          essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.
          In tal caso si  applica  quanto  previsto  dalla  parte  IV
          dell'Allegato III alla parte quinta del  presente  decreto,
          salvo il gestore comprovi all'autorita' competente  che  il
          rispetto di detto Allegato non  e',  nel  caso  di  specie,
          tecnicamente ed economicamente fattibile e  che  l'impianto
          utilizza la migliore tecnica disponibile. 
              14.  L'autorita'  competente  comunica   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nella relazione di cui al comma 18, le deroghe  autorizzate
          ai sensi dei commi 12 e 13. 
              15. Se due o piu'  attivita'  effettuate  nello  stesso
          stabilimento superano singolarmente le  soglie  di  cui  al
          comma 2, l'autorita' competente puo': 
              a) applicare i valori limite previsti da tale  comma  a
          ciascuna singola attivita'; o 
              b) applicare un valore di  emissione  totale,  riferito
          alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
          a quello che si avrebbe applicando  quanto  previsto  dalla
          lettera  a);  la  presente  opzione  non  si  estende  alle
          emissioni delle sostanze indicate nel comma 17. 
              16. 
              17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta  del
          presente  decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di
          emissione per le  sostanze  caratterizzate  da  particolari
          rischi per la salute e l'ambiente. 
              18. Le autorita' competenti  trasmettono  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a  partire  dal  2005,
          una  relazione  relativa  all'applicazione   del   presente
          articolo, in conformita' a quanto previsto dalla  decisione
          della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre  2010.
          Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
          alla  regione  o  alla  provincia  autonoma.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          invia tali informazioni alla Commissione europea. 
              18-bis. Con apposito  decreto,  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo  281,  comma  6,  si  provvede  ad   inserire
          all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina
          delle  attivita'  di  relazione  e  di  comunicazione  alla
          Commissione europea in merito all'applicazione del presente
          articolo, in conformita'  ai  provvedimenti  comunitari  di
          attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE.  Il
          comma 18 non trova  applicazione  a  decorrere  dalla  data
          prevista dal predetto decreto. 
              19. 
              20. I gestori degli stabilimenti costituiti  da  uno  o
          piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di  tessuti
          e   di   pellami,   escluse   le    pellicce,    e    delle
          pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
          competente non abbia adottato autorizzazioni  di  carattere
          generale,  comunicano   a   tali   autorita'   di   aderire
          all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato  III
          alla parte quinta del presente decreto. E' fatto  salvo  il
          potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
          nuove  autorizzazioni  di  carattere  generale,  ai   sensi
          dell'articolo  272,  l'obbligatoria  adesione  alle   quali
          comporta, per il  soggetto  interessato,  la  decadenza  di
          quella prevista dalla  parte  VII  dell'Allegato  III  alla
          parte  quinta  del  presente   decreto   relativamente   al
          territorio a cui tali nuove autorizzazioni si  riferiscono.
          A tali attivita' non si  applicano  le  prescrizioni  della
          parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3  e  3.4  dell'Allegato
          III alla parte quinta del presente decreto. 
              21. Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del
          presente articolo: 
              a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica
          del consumo massimo teorico di  solventi  che  comporta  un
          aumento  delle  emissioni  di  composti  organici  volatili
          superiore al venticinque per cento; 
              b) per tutte  le  altre  attivita',  una  modifica  del
          consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
          delle emissioni di composti organici volatili superiore  al
          dieci per cento; 
              c) qualsiasi modifica che,  a  giudizio  dell'autorita'
          competente, potrebbe avere effetti  negativi  significativi
          sulla salute umana o sull'ambiente; 
              d) qualsiasi modifica del consumo  massimo  teorico  di
          solventi che  comporti  la  variazione  dei  valori  limite
          applicabili. 
              22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai  sensi  del
          comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte  III,
          punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla
          parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
          teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa  tra
          le soglie di consumo ivi indicate in  terza  colonna  e  le
          altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
          III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
          a 10 tonnellate l'anno.". 
              L'articolo 298-bis, del citato decreto  legislativo  n.
          152/2006,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art.   298-bis.    (Disposizioni    particolari    per
          installazioni e  stabilimenti  che  producono  biossido  di
          titanio e solfati di calcio) 
              1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative
          ai  processi  di  produzione  di   biossido   di   titanio,
          l'immersione, l'iniezione e lo scarico in  qualsiasi  corpo
          d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: 
              a) rifiuti solidi, in particolare i residui  insolubili
          del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico
          o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il  vetriolo
          verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i
          cloruri  metallici  e  idrossidi   metallici   (stanze   di
          filtrazione)   provenienti   in    forma    solida    dalla
          fabbricazione del tetracloruro di  titanio;  i  residui  di
          coke provenienti dalla fabbricazione  del  tetracloruro  di
          titanio; 
              b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione
          successiva all'idrolisi della soluzione  di  solfato  di  1
          titanio e da installazioni che utilizzano  il  procedimento
          al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a  tali
          acque madri, contenenti complessivamente piu' dello 0,5 per
          cento  di  acido  solforico  libero  nonche'  vari  metalli
          pesanti; sono e comprese le  acque  madri  che  sono  state
          diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno  di  acido
          solforico libero; 
              c)  i  rifiuti   provenienti   da   installazioni   che
          utilizzano il procedimento  con  cloruro,  contenenti  piu'
          dello 0,5 per  cento  di  acido  cloridrico,  nonche'  vari
          metalli pesanti; sono compresi i  rifiuti  acidi  che  sono
          stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o  meno  di
          acido cloridrico libero; 
              d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi
          ottenuti     dal     trattamento     (concentrazione      o
          neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e
          contenenti vari metalli pesanti;  sono  esclusi  i  rifiuti
          neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli
          pesanti  solo  in  tracce  e  che,   prima   di   qualsiasi
          diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5. 
              1-bis.  Il  gestore   delle   installazioni   e   degli
          stabilimenti che  producono  biossido  di  titanio  informa
          immediatamente l'autorita' competente in caso di violazione
          delle condizioni di autorizzazione, adottando nel  contempo
          le misure necessarie a ripristinare la conformita' nel piu'
          breve tempo possibile. 
              1-ter.  In  caso  di  violazione  delle  condizioni  di
          autorizzazione, l'autorita' competente impone al gestore di
          adottare ogni misura complementare appropriata che  ritiene
          necessaria per ripristinare la conformita',  disponendo  la
          sospensione dell'esercizio della parte interessata  laddove
          la violazione determini un pericolo immediato per la salute
          umana  o  minacci  di  provocare  ripercussioni   serie   e
          immediate sull'ambiente, finche'  la  conformita'  non  sia
          ripristinata con l'applicazione delle  misure  adottate  ai
          sensi del presente comma e del comma 1-bis. 
              2.  Per  le  installazioni  e  gli   stabilimenti   che
          producono biossido di titanio, le emissioni nelle  acque  e
          nell'atmosfera  devono  rispettare  i  valori   limite   di
          emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla  Parte
          Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono  inoltre  opportune
          misure per prevenire l'emissione  di  aerosol  acidi  dalle
          installazioni. 
              3. Le autorita' competenti per il controllo  effettuano
          ispezioni  e  prelievi  di  campioni  3.relativamente  alla
          emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera,  agli
          stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli
          stabilimenti  che  producono  biossido  di  titanio.   Tale
          controllo comprende almeno il controllo delle emissioni  di
          cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla  Parte  Quinta-bis.  Il
          controllo  e'  effettuato  conformemente  alle  norme   CEN
          oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente  a
          norme ISO, nazionali o internazionali che  assicurino  dati
          equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica. 
              3-bis.  Alle  installazioni  e  agli  stabilimenti  che
          producono biossido di titanio si applicano le  disposizioni
          dell'articolo 29-undecies. 
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  integra  la  relazione   di   cui
          all'articolo 29-terdecies, comma 2,  con  i  dati  relativi
          all'attuazione del presente articolo, secondo le  modalita'
          fissate  dalla  normativa  comunitaria  e  sulla  base   di
          rapporti di cui al comma 5 che le  regioni  e  le  province
          autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno. 
              5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla  base
          dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al  comma
          6,  deve  contenere  almeno,  con  riferimento  a  ciascuna
          risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni: 
              a) una descrizione del luogo di campionamento  e  delle
          sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie
          di tipo amministrativo e geografico; 
              b) l'indicazione dei metodi di campionamento e  analisi
          usati; 
              c) i risultati delle analisi; 
              d)   le   modifiche   apportate   alla   frequenza   di
          campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento. 
              6. I gestori delle installazioni e  degli  stabilimenti
          che producono biossido di titanio trasmettono alle  regioni
          e alla province autonome, entro il 31 marzo di  ogni  anno,
          una relazione contenente i dati necessari per  il  rapporto
          di cui al comma 5  con  riferimento  alle  emissioni,  agli
          stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma  3,  indicando
          anche la tipologia e sui quantitativi di  rifiuti  prodotti
          e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente. 
              6-bis. Fatto salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente  5  febbraio  1998,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale  n.  88
          del 16 aprile 1998,  l'autorita'  competente,  in  sede  di
          valutazione  di   compatibilita'   ambientale,   puo'   non
          applicare   i   valori   di   concentrazione   soglia    di
          contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al
          titolo V della parte  quarta  del  presente  decreto,  agli
          analiti  presenti  nei  solfati  di  calcio,  ottenuti   da
          neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o   gassose
          generati    da    lavorazioni    industriali,    utilizzati
          nell'attivita'  di   recupero   ambientale,   qualora   sia
          dimostrata,  secondo  le  metodiche  previste  dal   citato
          decreto ministeriale, l'assenza di cedibilita' dei suddetti
          analiti. 
              6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di
          calcio destinati all'attivita'  di  recupero  ambientale  a
          test di cessione secondo le metodiche e  i  limiti  di  cui
          all'allegato 3 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16   aprile   1998,
          l'autorita'  competente,  nell'autorizzare  l'utilizzo  dei
          solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti
          acide   liquide   o   gassose   generati   da   lavorazioni
          industriali, nell'attivita' di  recupero  ambientale,  puo'
          derogare, sulla base delle caratteristiche del  sito,  alle
          concentrazioni limite di cloruri di cui al citato  allegato
          3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo  per  la
          salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.". 
              L'articolo 29-undecies, del citato decreto  legislativo
          n. 152/2006, cosi' recita: 
              "Art. 29-undecies. (Incidenti o imprevisti) 
              1.   Fatta   salva   la   disciplina   relativa    alla
          responsabilita' ambientale  in  materia  di  prevenzione  e
          riparazione del danno ambientale, in caso  di  incidenti  o
          eventi  imprevisti  che  incidano  in  modo   significativo
          sull'ambiente,   il    gestore    informa    immediatamente
          l'autorita'  competente   e   l'ente   responsabile   degli
          accertamenti di cui  all'articolo  29-decies,  comma  3,  e
          adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze
          ambientali e a prevenire ulteriori  eventuali  incidenti  o
          eventi imprevisti, informandone l'autorita' competente. 
              2. In  esito  alle  informative  di  cui  al  comma  1,
          l'autorita' competente puo' diffidare il gestore  affinche'
          adotti   ogni   misura   complementare   appropriata    che
          l'autorita'   stessa,   anche   su    proposta    dell'ente
          responsabile degli  accertamenti  o  delle  amministrazioni
          competenti   in   materia    ambientale    territorialmente
          competenti, ritenga necessaria per limitare le  conseguenze
          ambientali e  prevenire  ulteriori  eventuali  incidenti  o
          imprevisti.   La   mancata   adozione   di   tali    misure
          complementari da parte  del  gestore  nei  tempi  stabiliti
          dall'autorita'   competente   e'   sanzionata   ai    sensi
          dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2. 
              3.  L'autorizzazione  puo'  meglio  specificare  tempi,
          modalita' e destinatari delle informative di cui  al  comma
          1, fermo restando il termine massimo di otto  ore,  di  cui
          all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un  guasto  non
          permetta di garantire il  rispetto  dei  valori  limite  di
          emissione in aria.".