Art. 18 
 
                    Tracciabilita' dei pagamenti 
 
  1. I pagamenti  sono  effettuati  mediante  modalita'  tracciabili,
salvi casi di impossibilita' o di estrema difficolta' individuati con
le modalita' di cui all'articolo 24. 
  2. Nei contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) e comma
3, nei  casi  in  cui  e'  espressamente  previsto  per  i  contratti
stipulati sul territorio nazionale,  e'  inserita  una  clausola  che
vincola  il  contraente,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti   ad
utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato  per  rendere
tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto.