Art. 18 Tracciabilita' dei pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati mediante modalita' tracciabili, salvi casi di impossibilita' o di estrema difficolta' individuati con le modalita' di cui all'articolo 24. 2. Nei contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) e comma 3, nei casi in cui e' espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, e' inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto.