Art. 18 
 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2018, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti
da  comunicare  alle   Commissioni   parlamentari   competenti,   per
l'esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di  bilancio
in termini di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  ivi  comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione  di  programmi,  che  si
rendano necessarie in relazione all'accorpamento  di  funzioni  o  al
trasferimento di competenze. 
  4. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2017 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  3,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, limitatamente  alle  autorizzazioni  di  spesa
aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi  dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di  funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con l'operativita' delle amministrazioni. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di
concertazione,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive  modificazioni,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. 
  6.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2018,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle  amministrazioni  statali  interessate,  per  l'anno
finanziario 2018, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea
per spese sostenute  dalle  amministrazioni  medesime  a  carico  dei
pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, e successivamente  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   emanati   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il  conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e  agli
enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59  del
1997. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2018,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2018, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione  alle  spese  di  gestione  di  servizi  ed  iniziative
finalizzati al benessere del personale. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2018,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con il sistema denominato «  cedolino  unico  »,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2018,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2018, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2018,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, per l'anno finanziario 2018, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, le somme, residuali al  31  dicembre  2017,
versate  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   dai   commissari
liquidatori cessati dall'incarico. 
  16. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  e'
autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni  di
euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni  a  favore
delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al  relativo
onere, pari a 60  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. Il presente comma entra in vigore il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  17. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello  sport,  e  sul  capitolo  2295  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  destinate  agli  interventi  gia'  di  competenza   della
soppressa  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico,  per  il
finanziamento del  monte  premi  delle  corse,  in  caso  di  mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  o,  comunque,
nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed  extraerariali  derivanti
da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo  articolo  1  della  citata
legge n. 311 del 2004. 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni    interessate,    occorrenti    per     l'attuazione
dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relativo  al  trasferimento  delle  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale. 
  19. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative  a  iniziative  di
promozione   integrata   all'estero   volte    alla    valorizzazione
dell'immagine  dell'Italia  anche  ai  fini  dell'incentivazione  dei
flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato nell'anno finanziario 2018. 
  20.  Le  risorse  finanziarie  iscritte  nei  fondi  connessi  alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto  sospeso  nonche'  da
destinare alle regioni, alle province  autonome  e  agli  altri  enti
territoriali, istituiti  negli  stati  di  previsione  dei  Ministeri
interessati, in relazione all'eliminazione  dei  residui  passivi  di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a  seguito
dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  21. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2018-2020 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e successive  modificazioni,  da  attribuire  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  a  carico  delle
regioni a statuto ordinario. 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse
finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  attuazione
dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30. 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2018,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni. 
  24.  Le  assegnazioni  disposte  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   per   corrispondere    ad    eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio, per  l'anno  finanziario  2018,
tengono conto anche  delle  risorse  finanziarie  gia'  iscritte  sui
pertinenti  capitoli  degli  stati  di   previsione   dei   Ministeri
interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione  delle
somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle  risorse
complessivamente autorizzate  per  le  medesime  finalita'  nell'anno
2017. L'utilizzazione delle risorse e' subordinata alla registrazione
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte
dei competenti organi di controllo. 
  25. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2018, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato. 
  26. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato  «  cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta
del Ministro dell'interno, e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti,  fra  gli  stati   di   previsione   delle   amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2018,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione « Ordine  pubblico  e  sicurezza  »,  programma  «  Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica » e programma  «  Pianificazione  e  coordinamento
Forze  di  polizia  »,  concernenti  il  trattamento  accessorio  del
personale delle Forze di polizia  e  del  personale  alle  dipendenze
della Direzione investigativa antimafia. 
  27. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema  denominato  «
cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato a riassegnare nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2018,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni. 
  28.  Su   proposta   del   Ministro   dell'interno,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno
finanziario  2018,  le  variazioni  compensative   negli   stati   di
previsione delle amministrazioni interessate, tra  le  spese  per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza  »,
programma  «  Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine  e   della
sicurezza pubblica ». 
  29. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
102, finanziato ai sensi del  comma  12  del  medesimo  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, per l'anno finanziario 2018, variazioni  compensative,  in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  relativi
all'attuazione del citato  programma  di  interventi  e  i  correlati
capitoli degli stati di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  30. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
all'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello  Stato  nell'Arma  dei
carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. 
  31. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2018, delle  somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
dall'Unione  europea,  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  da  enti
pubblici  e  privati,  a  titolo  di  contribuzione  alle  spese   di
promozione della conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle
amministrazioni pubbliche, di  cui  all'articolo  14  della  legge  7
agosto 2015, n. 124. 
  32. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati,  le
risorse del  capitolo  «  Fondo  da  ripartire  per  la  sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso »,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso  esercizio  sono  conservate  in  bilancio  al
termine  dell'anno  2018   per   essere   utilizzate   nell'esercizio
successivo. 
  33. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  compensative
di bilancio, anche in termini di  residui,  relativamente  alle  sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  previsto  dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95. 
  34. Relativamente alle gestioni contabili oggetto  di  riconduzione
al regime di contabilita'  ordinaria  ai  sensi  dell'articolo  44ter
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  le
somme  che,  a  seguito  della  chiusura  dei  conti  di   tesoreria,
affluiscono all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  effetto  dei
versamenti operati  da  amministrazioni  pubbliche,  enti,  organismi
pubblici e  privati  nonche'  dall'Unione  europea  in  favore  delle
strutture  dei  Ministeri  titolari  delle  medesime  gestioni,  sono
riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri  interessati,  al
fine di mantenere l'operativita' delle stesse. 
  35. Le somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
effetto di donazioni effettuate da  soggetti  privati  in  favore  di
amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato  puntualmente
individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di  spesa
degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 
  36. Le somme iscritte  in  conto  residui  nel  capitolo  6633  del
programma « Sostegno,  valorizzazione  e  tutela  del  settore  dello
spettacolo dal vivo » della missione  «Tutela  e  valorizzazione  dei
beni  e  attivita'  culturali  e  paesaggistici  »  dello  stato   di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo possono essere utilizzate  per  i  versamenti  relativi  alla
definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente  in
materia. Il presente comma entra in vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  37. L'importo di 80 milioni  di  euro,  versato  dalla  Camera  dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10  ottobre  2017
sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata
e' destinato, nell'esercizio 2017,  al  Fondo  per  la  ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo 4  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  per  essere  trasferito  alla  contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del  Governo  per  la
ricostruzione nei territori interessati dall'evento  sismico  del  24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica  11
settembre 2017,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 5 ottobre  2017.  Il  presente  comma  entra  in
vigore il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale.