Art. 18
Disposizioni diverse
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2018, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi
destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per
l'esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio
in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si
rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al
trasferimento di competenze.
4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati
interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di
competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa
aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con l'operativita' delle amministrazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di
concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per
quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio
del personale interessato.
6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno
finanziario 2018, delle somme rimborsate dalla Commissione europea
per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei
pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli
enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del
1997.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2018, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle
spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative
finalizzati al benessere del personale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione
di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2018, le variazioni
compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento
delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di
pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario
2018, le variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2017,
versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari
liquidatori cessati dall'incarico.
16. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e'
autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di
euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore
delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo
onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
17. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, destinate agli interventi gia' di competenza della
soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il
finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque,
nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti
da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata
legge n. 311 del 2004.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
19. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di
promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione
dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei
flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno finanziario 2018.
20. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da
destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti
territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri
interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito
dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il
triennio 2018-2020 tra i programmi degli stati di previsione dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle
regioni a statuto ordinario.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse
finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione
dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e
servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni.
24. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri per corrispondere ad eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2018,
tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui
pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle
somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse
complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno
2017. L'utilizzazione delle risorse e' subordinata alla registrazione
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte
dei competenti organi di controllo.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti,
per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, anche tra
programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei
confronti delle amministrazioni dello Stato.
26. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'interno, e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario 2018, i fondi iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la
sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento
Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del
personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze
della Direzione investigativa antimafia.
27. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «
cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 2018, le somme versate in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale
dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre
amministrazioni.
28. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno
finanziario 2018, le variazioni compensative negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza »,
programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica ».
29. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative, in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi
all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati
capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
30. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei
carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti
pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di
promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le
risorse del capitolo « Fondo da ripartire per la sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al
termine dell'anno 2018 per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
34. Relativamente alle gestioni contabili oggetto di riconduzione
al regime di contabilita' ordinaria ai sensi dell'articolo 44ter
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le
somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria,
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dei
versamenti operati da amministrazioni pubbliche, enti, organismi
pubblici e privati nonche' dall'Unione europea in favore delle
strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, sono
riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al
fine di mantenere l'operativita' delle stesse.
35. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente
individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa
degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
36. Le somme iscritte in conto residui nel capitolo 6633 del
programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo dal vivo » della missione «Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla
definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente in
materia. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
37. L'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei
deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017
sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata
e' destinato, nell'esercizio 2017, al Fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017. Il presente comma entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.