Art. 18 
 
 
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
  1.  Il   soggetto   autorizzante   puo'   sospendere   o   revocare
l'autorizzazione se ravvisa, anche  a  seguito  di  inadempienze  del
soggetto autorizzato e di segnalazioni relative a  quanto  emerso  in
sede  di  controlli   su   strada,   che   il   proseguimento   delle
sperimentazioni puo'  causare  un  rischio  per  la  sicurezza  della
circolazione. Nei casi in cui emergono inadempienze, violazioni e  in
caso di incidente stradale, l'organo di polizia intervenuto  effettua
una segnalazione circostanziata all'ente autorizzante.