(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                          Orario di lavoro 
 
    1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore  settimanali  ed  e'
funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi
di quanto disposto dalle disposizioni legislative  vigenti,  l'orario
di lavoro e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei
servizi da erogarsi con  carattere  di  continuita',  che  richiedono
orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o
che presentino particolari esigenze di collegamento con le  strutture
di altri uffici pubblici. 
    2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo  n.  66
del 2003, la durata dell'orario di lavoro non puo' superare la  media
delle 48  ore  settimanali,  comprensive  del  lavoro  straordinario,
calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 
    3. Al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi  con
le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di
lavoro sono  determinate  dall'amministrazione,  nel  rispetto  della
disciplina in materia di relazioni sindacali di  cui  al  titolo  II,
tenendo conto dei seguenti criteri: 
      ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 
      miglioramento della qualita' delle prestazioni; 
      ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza; 
      miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni. 
    4. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi,  per  la
realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere  adottate,
anche coesistendo, le sottoindicate tipologie di orario: 
      a) orario su cinque giorni: si attua con la prosecuzione  della
prestazione  lavorativa  nelle  ore   pomeridiane;   le   prestazioni
pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al
completamento dell'orario d'obbligo; 
      b) orario su sei  giorni:  si  svolge  di  norma  per  sei  ore
continuative antimeridiane; 
      c) orario flessibile: si realizza con la  previsione  di  fasce
temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della
prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto  all'art.
26; 
      d) turnazioni:  che  consistono  nella  rotazione  ciclica  dei
dipendenti in articolazioni orarie prestabilite di cui all'art. 19; 
      e)   orario   multiperiodale:   consiste   nel   ricorso   alla
programmazione di calendari  di  lavoro  plurisettimanali  con  orari
superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del
monte ore previsto, secondo le previsioni di cui all'art. 22. 
    5. E' comunque possibile l'utilizzazione programmata di tutte  le
tipologie, di cui  al  comma  4,  al  fine  di  favorire  la  massima
flessibilita' nella gestione dell'organizzazione  del  lavoro  e  dei
servizi. 
    6. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di  riposo  consecutivo
giornaliero non inferiore a 11 ore  per  il  recupero  delle  energie
psicofisiche. 
    7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
ore, deve essere previsto un intervallo per pausa,  non  inferiore  a
trenta minuti, ai sensi dell'art. 23. 
    8. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti  e'
accertata mediante  controlli  di  tipo  automatico,  secondo  quanto
previsto dall'art. 24. 
    9.  Per  il  personale  che  opera  presso  gli  uffici  doganali
dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  possono  essere  previste
specifiche  e  diverse  articolazioni  dell'orario  di   lavoro,   in
relazione alla necessita' di garantire i servizi istituzionali. 
    10. Per quanto riguarda  il  personale  in  servizio  all'estero,
presso la sede dell'amministrazione, possono definirsi, nel  rispetto
dei  principi  generali  del  presente  CCNL,  particolari  tipologie
dell'orario di lavoro idonee a soddisfare le esigenze  operative  dei
relativi uffici.