(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 17)
                              Art. 17. 
              Determinazione concordata della sanzione 
 
    1. L'autorita' disciplinare competente ed il dipendente,  in  via
conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata  della
sanzione disciplinare da applicare fuori dei  casi  per  i  quali  la
legge  ed  il  contratto  collettivo  prevedono   la   sanzione   del
licenziamento, con o senza preavviso. 
    2. La sanzione concordemente determinata in esito alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie  diversa  da
quella  prevista  dalla  legge  o  dal   contratto   collettivo   per
l'infrazione  per  la  quale  si  procede  e  non  e'   soggetta   ad
impugnazione. 
    3. L'autorita'  disciplinare  competente  o  il  dipendente  puo'
proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura  conciliativa
di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro  il  termine
dei cinque giorni successivi alla audizione  del  dipendente  per  il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
decreto legislativo n.  165/2001.  Dalla  data  della  proposta  sono
sospesi i termini del  procedimento  disciplinare,  di  cui  all'art.
55-bis   del   decreto   legislativo   n.   165/2001.   La   proposta
dell'autorita' disciplinare o del dipendente e tutti gli  altri  atti
della procedura sono comunicati  all'altra  parte  con  le  modalita'
dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    4.  La  proposta  di  attivazione  deve  contenere  una  sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    5. La disponibilita' della controparte ad accettare la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della proposta, con  le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.  Nel  caso  di  mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento  riprende  il
decorso dei termini del procedimento disciplinare,  di  cui  all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La  mancata  accettazione
comporta la decadenza delle  parti  dalla  possibilita'  di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    6.  Ove  la  proposta  sia  accettata,  l'autorita'  disciplinare
competente convoca nei  tre  giorni  successivi  il  dipendente,  con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce  o  conferisce
mandato. 
    7. Se la procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,  l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale   sottoscritto
dall'autorita' disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata
dalle parti,  che  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  puo'  essere
irrogata dall'autorita' disciplinare competente. 
    8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
    9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi  entro
il termine di trenta giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza  delle  parti  dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.