Art. 18 
 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Il concorso e' articolato in due  prove  scritte  ed  una  prova
orale. 
  2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie: 
    a)  diritto  costituzionale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza; 
    b) diritto  penale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a  diritto
processuale penale. 
  3. La Commissione non procede alla correzione della  seconda  prova
scritta, qualora  nella  prima  prova  corretta  il  candidato  abbia
conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 
  4. La prova orale, oltre che  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte sulle seguenti materie: 
    a) diritto civile; 
    b) diritto del lavoro; 
    c) diritto della navigazione; 
    d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
    e) nozioni di medicina legale; 
    f)  nozioni  di  diritto  dell'Unione  europea   e   di   diritto
internazionale. 
  5. Il colloquio comprende  anche  l'accertamento  della  conoscenza
della lingua straniera, nonche' dell'informatica. 
  6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera  consiste
nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del  dizionario,  e  in
una conversazione. 
  7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica  e'  diretta  a
verificare il  possesso  di  un  livello  sufficiente  di  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio. 
  8. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in
media  una  votazione  non  inferiore  a  ventuno  trentesimi  e  non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove  scritte.  La
convocazione alla prova orale, con l'indicazione del  voto  riportato
nelle prove scritte, e' portata a  conoscenza  del  candidato  almeno
venti giorni prima della data del colloquio. 
  9. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a diciotto trentesimi.