Art. 18 
 
Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi  3  e  6,  14,
  comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera  b)  legge
  225/1992; Articolo 108 decreto legislativo  112/1998;  Articolo  4,
  comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge  77/2009;  Articolo
  1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012) 
 
  1. La  pianificazione  di  protezione  civile  ai  diversi  livelli
territoriali e' l'attivita' di prevenzione  non  strutturale,  basata
sulle attivita' di previsione e, in particolare,  di  identificazione
degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata: 
    a) alla definizione delle strategie operative e  del  modello  di
intervento  contenente  l'organizzazione  delle  strutture   per   lo
svolgimento, in  forma  coordinata,  delle  attivita'  di  protezione
civile e della  risposta  operativa  per  la  gestione  degli  eventi
calamitosi  previsti  o  in  atto,  garantendo  l'effettivita'  delle
funzioni  da  svolgere  con  particolare  riguardo  alle  persone  in
condizioni di fragilita' sociale e con disabilita', in relazione agli
ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma  3,  definiti  su  base
provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata; 
    b) ad  assicurare  il  necessario  raccordo  informativo  con  le
strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; 
    c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti
e strutture operative del Servizio nazionale interessate; 
    d) alla definizione dei  meccanismi  e  delle  procedure  per  la
revisione    e    l'aggiornamento    della    pianificazione,     per
l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla
popolazione, da assicurare anche in corso di evento; 
  2.  E'  assicurata  la  partecipazione  dei  cittadini,  singoli  o
associati,  al  processo  di  elaborazione  della  pianificazione  di
protezione civile, secondo  forme  e  modalita'  individuate  con  la
direttiva di cui al comma 4  che  garantiscano,  in  particolare,  la
necessaria trasparenza. 
  3. I piani e i programmi di gestione e  tutela  e  risanamento  del
territorio  e  gli  altri   ambiti   di   pianificazione   strategica
territoriale devono essere  coordinati  con  i  piani  di  protezione
civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di  rischio
e le strategie operative ivi contenuti. 
  4. Le modalita' di organizzazione e svolgimento  dell'attivita'  di
pianificazione di protezione civile,  e  del  relativo  monitoraggio,
aggiornamento e  valutazione,  sono  disciplinate  con  direttiva  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di  garantire  un  quadro
coordinato in tutto il territorio nazionale e  l'integrazione  tra  i
sistemi di protezione civile  dei  diversi  territori,  nel  rispetto
dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province  autonome
di Trento e di Bolzano.