Art. 18 
 
               Funzioni del Commissario straordinario 
 
  1. Il Commissario straordinario: 
    a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione  civile
ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476  del  29  agosto
2017, al fine di coordinare le attivita'  disciplinate  dal  presente
Capo con gli  interventi  relativi  al  superamento  dello  stato  di
emergenza; 
    b) vigila sugli interventi di ricostruzione e  riparazione  degli
immobili  privati  di  cui  all'articolo  20,  nonche'  coordina   la
concessione ed erogazione dei relativi contributi; 
    c) opera la ricognizione dei danni  unitamente  ai  fabbisogni  e
determina, di concerto  con  la  Regione  Campania,  secondo  criteri
omogenei, il quadro complessivo degli stessi e  stima  il  fabbisogno
finanziario per farvi fronte, definendo  altresi'  la  programmazione
delle risorse nei limiti di quelle assegnate; 
    d) coordina gli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione  di
opere pubbliche di cui all'articolo 26; 
    e) interviene  a  sostegno  delle  imprese  che  hanno  sede  nei
territori  interessati   e   assicura   il   recupero   del   tessuto
socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
    f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui  appositamente
intestata; 
    g) espleta ogni altra attivita' prevista dal  presente  Capo  nei
territori colpiti; 
    h)  provvede,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i  Comuni  di
cui all'articolo 17 degli studi  di  microzonazione  sismica  di  III
livello,  come  definita  negli   «Indirizzi   e   criteri   per   la
microzonazione  sismica»  approvati  il  13   novembre   2008   dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati,  con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale
di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro  210.000,
definendo le relative modalita' e procedure di attuazione; 
    i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito,  con  modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale  e
di indirizzo. 
  3.  Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  il
Commissario straordinario opera in raccordo con il  Presidente  della
Regione  Campania  al  fine  di  assicurare  la  piena  efficacia  ed
operativita' degli interventi. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario
si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa istituita  dall'articolo
15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3920
del  28  gennaio  2011,  che  provvede  nell'ambito   delle   risorse
finanziarie, umane  e  strumentali  disponibili,  ferme  restando  le
competenze ad essa attribuite. 
  5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario  straordinario
si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la  conclusione
di apposita convenzione con oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui
all'articolo 19.