Art. 18 
 
                  Rinvio lotteria dei corrispettivi 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 540, e' sostituito dal seguente:  «540.  A  decorrere
dal 1° gennaio  2020  i  contribuenti,  persone  fisiche  maggiorenni
residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni
o servizi, fuori dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
professione,  presso  esercenti  che  trasmettono  telematicamente  i
corrispettivi,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione
a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione  e'  necessario  che  i  contribuenti,  al
momento  dell'acquisto,  comunichino  il   proprio   codice   fiscale
all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle  entrate
i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita'  di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto
2015, n. 127.»; 
    b) il comma 543 e' abrogato; 
    c)  il  comma  544  e'  sostituito  dal   seguente:   «544.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinante le modalita'
tecniche relative alle  operazioni  di  estrazione,  l'entita'  e  il
numero  dei  premi  messi  a   disposizione,   nonche'   ogni   altra
disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.  Il  divieto
di pubblicita' per giochi  e  scommesse,  previsto  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica  alla
lotteria di cui al comma 540.». 
  2. Al fine di  garantire  le  risorse  finanziarie  necessarie  per
l'attribuzione dei premi e  le  spese  amministrative  connesse  alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 25.