Art. 18 
 
                             Ape sociale 
 
  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del  2016
e' incrementata di 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  131,8
milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per
l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma
167,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'  soppresso.  Le
disposizioni di cui  al  secondo  e  terzo  periodo  del  comma  165,
dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si  applicano  anche  con
riferimento ai soggetti che  verranno  a  trovarsi  nelle  condizioni
indicate nel corso dell'anno 2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  179,  della  citata
          legge n. 232  del  2016,  come  modificata  dalla  presente
          legge: 
              «179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al
          31 dicembre 2019 , agli iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria, alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della
          medesima e alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
          in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)  del
          presente comma, al compimento del requisito anagrafico  dei
          63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui  ai  commi
          185 e 186 del  presente  articolo,  un'indennita'  per  una
          durata non superiore al periodo intercorrente tra  la  data
          di  accesso  al  beneficio  e  il  conseguimento  dell'eta'
          anagrafica   prevista   per   l'accesso   al    trattamento
          pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche
          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione
          consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero  per  scadenza
          del termine del rapporto di lavoro a  tempo  determinato  a
          condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
          la cessazione del rapporto, periodi  di  lavoro  dipendente
          per almeno diciotto mesi hanno  concluso  integralmente  la
          prestazione per la disoccupazione loro spettante da  almeno
          tre mesi e sono in possesso di  un'anzianita'  contributiva
          di almeno 30 anni; 
                b) assistono, al momento della richiesta e da  almeno
          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
          con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero  un  parente  o  un  affine  di  secondo  grado
          convivente qualora i genitori o il  coniuge  della  persona
          con handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i
          settanta anni di eta' oppure  siano  anch'essi  affetti  da
          patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,  e  sono
          in possesso di  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  30
          anni; 
                c) hanno una riduzione  della  capacita'  lavorativa,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale
          al 74  per  cento  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
          contributiva di almeno 30 anni; 
                d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al  momento  della
          decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
          delle professioni indicate  nell'allegato  C  annesso  alla
          presente legge che svolgono  da  almeno  sette  anni  negli
          ultimi dieci ovvero almeno  sei  anni  negli  ultimi  sette
          attivita' lavorative per le quali e' richiesto  un  impegno
          tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
          loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
          un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  186,  della  citata
          legge n.232 del 2016: 
              «186.  Il  beneficio  dell'indennita'  disciplinata  ai
          sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  630
          milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni  di  euro
          per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,
          di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2  milioni
          di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno
          2023. Qualora dal monitoraggio delle domande  presentate  e
          accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in  via
          prospettica, del numero di domande  rispetto  alle  risorse
          finanziarie di cui al primo periodo del presente comma,  la
          decorrenza dell'indennita' e'  differita,  con  criteri  di
          priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
          al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 185,  e,  a  parita'
          degli stessi, in ragione della data di presentazione  della
          domanda,  al  fine  di  garantire  un  numero  di   accessi
          all'indennita'  non  superiore  al  numero  programmato  in
          relazione alle predette risorse finanziarie.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 165 della citata legge
          n. 205 del 2017: 
              «165. Per i soggetti che a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle  condizioni  di
          cui all'articolo 1, commi 179 e  179-bis,  della  legge  11
          dicembre 2016,  n.  232,  come  modificati  dalla  presente
          legge, non si applica il  limite  relativo  al  livello  di
          tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
          maggio 2017, n. 88. I  soggetti  che  verranno  a  trovarsi
          nelle  predette  condizioni  nel   corso   dell'anno   2018
          presentano domanda per il loro riconoscimento entro  il  31
          marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto  dal  citato
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
          fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018  e,
          comunque, non oltre il  30  novembre  2018  sono  prese  in
          considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
          di cui all'articolo 11 del citato  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
          2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.».