Art. 18 Campioni di vini DOP e IGP pronti per il consumo, detenuti per la vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorita' di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge - Riscontro con precedente certificazione analitica e definizione dei limiti di tolleranza dei parametri chimico-fisici, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera f, della legge 1. Al fine di assicurare il riscontro fra i parametri chimico-fisici dei campioni di vini DOP e IGP pronti per il consumo, detenuti o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorita' di controllo o di altri Organi di controllo nel settore agro-alimentare, nell'ambito della loro attivita' istituzionale, con i parametri della precedente certificazione analitica della relativa partita, rilasciata in conformita' alle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabiliti i seguenti criteri e tolleranze: a) il riscontro e' effettuato con la certificazione analitica inserita nel «registro telematico»; b) in conformita' alla disposizione di etichettatura di cui all'art. 54, par. 1, comma 3, del regolamento CE n. 607/2009, sono consentite le seguenti tolleranze del titolo alcolometrico volumico effettivo: - nella misura di ± 0,5% vol per i vini diversi da quelli di cui al successivo trattino; - nella misura di ± 0,8% vol per i vini immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni; - nella misura di ± 0,8 % vol per i vini spumanti, i vini spumanti di qualita', i vini frizzanti, i vini liquorosi e i vini di uve stramature; c) per le finalita' del presente decreto, le tolleranze di cui al primo e terzo trattino della lettera b) sono applicabili anche nei riguardi dei campioni prelevati, dalle predette Autorita' di controllo, dalle partite di vino non confezionate. 2. Per i campioni di vini DOP o IGP prelevati nella fase di vigilanza da parte dei Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 41 della legge, i parametri chimico-fisici accertati sono riscontrati con i parametri minimi o massimi stabiliti dagli specifici disciplinari, fatte salve le tolleranze di cui al comma 1, lettera b) e fermi restando gli adempimenti connessi alla collaborazione con l'Autorita' di controllo. 3. Per le partite di vini DOP o IGP che, in conformita' al relativo piano dei controlli, non sono state sottoposte ad esami analitici, i parametri chimico-fisici accertati sui campioni prelevati da parte dell'Autorita' di controllo o di altri organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge, sono riscontrati con i parametri minimi o massimi stabiliti dagli specifici disciplinari, fatte salve le tolleranze di cui al comma 1, lettera b).