Art. 18 
 
Campioni di vini DOP e IGP pronti per il  consumo,  detenuti  per  la
  vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorita'  di
  controllo  o   di   altri   organi   di   controllo   nel   settore
  agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art.  41  della
  legge  -  Riscontro  con  precedente  certificazione  analitica   e
  definizione dei limiti di tolleranza dei parametri  chimico-fisici,
  ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera f, della legge 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare   il   riscontro   fra   i   parametri
chimico-fisici dei campioni di vini DOP e IGP pronti per il  consumo,
detenuti o posti in commercio, prelevati da parte  dell'Autorita'  di
controllo o di altri Organi di controllo nel settore agro-alimentare,
nell'ambito della loro attivita' istituzionale, con i parametri della
precedente   certificazione   analitica   della   relativa   partita,
rilasciata in conformita' alle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
articoli sono stabiliti i seguenti criteri e tolleranze: 
    a) il riscontro e' effettuato  con  la  certificazione  analitica
inserita nel «registro telematico»; 
    b) in conformita'  alla  disposizione  di  etichettatura  di  cui
all'art. 54, par. 1, comma 3, del regolamento CE  n.  607/2009,  sono
consentite le seguenti tolleranze del titolo  alcolometrico  volumico
effettivo: 
      - nella misura di ± 0,5% vol per i vini diversi  da  quelli  di
cui al successivo trattino; 
      - nella misura di ±  0,8%  vol  per  i  vini  immagazzinati  in
bottiglie per oltre tre anni; 
      - nella misura di ± 0,8 % vol  per  i  vini  spumanti,  i  vini
spumanti di qualita', i vini frizzanti, i vini liquorosi e i vini  di
uve stramature; 
    c) per le finalita' del presente decreto, le tolleranze di cui al
primo e terzo trattino della lettera b) sono  applicabili  anche  nei
riguardi  dei  campioni  prelevati,  dalle  predette   Autorita'   di
controllo, dalle partite di vino non confezionate. 
  2. Per i campioni di  vini  DOP  o  IGP  prelevati  nella  fase  di
vigilanza da parte dei Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 41 della
legge, i parametri chimico-fisici accertati sono  riscontrati  con  i
parametri minimi o massimi stabiliti  dagli  specifici  disciplinari,
fatte salve le tolleranze di cui al  comma  1,  lettera  b)  e  fermi
restando gli adempimenti connessi alla collaborazione con l'Autorita'
di controllo. 
  3. Per le partite di vini DOP o IGP che, in conformita' al relativo
piano dei controlli, non sono state sottoposte ad esami analitici,  i
parametri chimico-fisici accertati sui campioni  prelevati  da  parte
dell'Autorita' di controllo  o  di  altri  organi  di  controllo  nel
settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui  all'art.  41
della legge, sono  riscontrati  con  i  parametri  minimi  o  massimi
stabiliti dagli specifici disciplinari, fatte salve le tolleranze  di
cui al comma 1, lettera b).