Art. 18. Procedimenti relativi a trattamenti transfrontalieri 1. In relazione alla trattazione di affari oggetto di procedure avviate ai sensi dell'art. 60 del RGPD, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente, curati gli adempimenti previsti ai paragrafi da 1 a 3 della medesima disposizione, trasmette al Collegio lo schema di progetto di decisione ovvero lo schema delle eventuali obiezioni pertinenti e motivate ad un progetto di decisione predisposto da altra autorita' di controllo di cui, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 5 del medesimo art. 60. 2. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente procede secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente articolo anche in relazione allo schema di ordinanza ingiunzione. 3. Il Collegio provvede con propria deliberazione: a) ad approvare le obiezioni pertinenti e motivate ad un progetto di decisione predisposta da un'altra autorita' capofila; b) ad adottare il progetto di decisione di cui all'art. 60, paragrafi 3 e 5, del RGPD; ovvero c) ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60, paragrafo 4, a sottoporre la questione al meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del RGPD. 4. Quando il Garante e' autorita' capofila, acquisiti i pareri conformi delle altre autorita' di controllo interessate, il procedimento si conclude, nel rispetto dell'art. 60, paragrafi 7 o 9, del RGPD, con provvedimento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento. 5. Quando il Garante e' autorita' interessata in quanto destinataria di un reclamo, il procedimento si conclude, nel rispetto dell'art. 60, paragrafi 8 o 9, del RGPD, con provvedimento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.