(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
        Procedimenti relativi a trattamenti transfrontalieri 
 
    1. In relazione alla trattazione di affari oggetto  di  procedure
avviate ai sensi dell'art. 60 del RGPD, il dipartimento,  servizio  o
altra  unita'  organizzativa  competente,  curati   gli   adempimenti
previsti ai paragrafi da 1 a 3 della medesima disposizione, trasmette
al Collegio lo schema di progetto di decisione ovvero lo schema delle
eventuali obiezioni pertinenti e motivate ad un progetto di decisione
predisposto da altra autorita' di controllo di cui,  rispettivamente,
ai paragrafi 3 e 5 del medesimo art. 60. 
    2.  Il  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'   organizzativa
competente procede secondo le  modalita'  indicate  al  comma  1  del
presente  articolo  anche  in  relazione  allo  schema  di  ordinanza
ingiunzione. 
    3. Il Collegio provvede con propria deliberazione: 
      a) ad approvare  le  obiezioni  pertinenti  e  motivate  ad  un
progetto di decisione predisposta da un'altra autorita' capofila; 
      b) ad adottare il progetto di decisione  di  cui  all'art.  60,
paragrafi 3 e 5, del RGPD; ovvero 
      c) ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60, paragrafo 4,  a
sottoporre la questione al meccanismo di coerenza di cui all'art.  63
del RGPD. 
    4. Quando il Garante e' autorita' capofila,  acquisiti  i  pareri
conformi  delle  altre  autorita'  di   controllo   interessate,   il
procedimento si conclude, nel rispetto dell'art. 60, paragrafi 7 o 9,
del RGPD, con provvedimento di cui agli articoli  14,  15  e  16  del
presente regolamento. 
    5.  Quando  il  Garante  e'  autorita'  interessata   in   quanto
destinataria di un reclamo, il procedimento si conclude, nel rispetto
dell'art. 60, paragrafi 8 o 9, del RGPD,  con  provvedimento  di  cui
agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.