(( Art. 18 ter 
 
        Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» 
 
  1. Nell'ambito  dei  processi  di  rafforzamento  e  di  incremento
dell'efficienza e della trasparenza delle attivita'  delle  pubbliche
amministrazioni previsti negli  obiettivi  tematici  dell'Accordo  di
partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  europei   afferenti   alla
programmazione 2014-2020 e,  in  particolare,  per  contribuire  alla
realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita
intelligente,  sostenibile  e   inclusiva,   compresa   la   coesione
economica, sociale e territoriale, e' istituita presso  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  la  piattaforma   telematica   denominata
«Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della
competitivita' del Paese. 
  2.  Alla  piattaforma  telematica  di   cui   al   comma   1   sono
preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e
localidi cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  le  misure  di  sostegno  destinate  al  tessuto
produttivo  di  cui  e'  obbligatoria  la  pubblicazione   ai   sensi
dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al
comma 6 del presente articolo, il rispetto  delle  quali  costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la
concessione. 
  3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica  di  cui
al comma 1 si provvede attraverso  l'impiego  di  quota  parte  delle
risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a  valere
sui fondi del programma operativo nazionale «Governance  e  capacita'
istituzionale» 2014-2020. 
  4.  Al  fine  di  garantire   il   monitoraggio   periodico   delle
informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui  al
comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio  dello  Stato,  una
struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero  dello
sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, uno  delle  regioni  e  province  autonome  designato  dalla
Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le  altre
amministrazioni centrali e locali interessate. 
  5.  La  struttura  di  cui  al  comma  4  definisce  proposte   per
l'ottimizzazione della piattaforma telematica  di  cui  al  comma  1,
predispone le regole tecniche per l'accesso e  le  modalita'  per  la
condivisione dei dati, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati
di cui al regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.101. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo. ))