(( Art. 18 quater 
 
    Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione 
 
  1. L'ambito di operativita' del fondo rotativo  per  operazioni  di
venture capital di cui all'articolo 1,  comma  932,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' esteso a tutti gli Stati  non  appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. 
  2. Gli interventi del fondo rotativo di  cui  al  comma  1  possono
consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al
capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di  strumenti
finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite
le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di  cui
al comma 1. 
  4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo  2001,
n. 84, le parole: «fino  al  40  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento  di
cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo  di
lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«Le partecipazioni». 
  5. Al fine di contrastare il fenomeno della  delocalizzazione,  nei
casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo  1,  comma  12,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso
in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui  all'articolo
1, comma 932, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  siano  causa
diretta di una riduzione dei  livelli  occupazionali  nel  territorio
nazionale, le imprese decadono  dai  benefici  e  dalle  agevolazioni
concessi, con obbligo di rimborso anticipato  dell'investimento.  Con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono  stabiliti  le
modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e  le
sanzioni  applicabili  nei  casi  di  decadenza  di  cui  al  periodo
precedente. ))