Art. 18. Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'estero 1. Il dirigente a tempo indeterminato il cui coniuge presti servizio all'estero puo' chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione anche in amministrazione di altra Area. 2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1 puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.