Art. 18 Richiesta di codice identificativo macchinario 1. Ogni macchinario e' identificato da un codice («codice identificativo macchinario») generato dall'emittente di identificativi competente per il territorio in cui il macchinario e' situato. 2. I fabbricanti e gli importatori richiedono un codice identificativo macchinario trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.7, nel formato ivi indicato. 3. Per i macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di fuori dell'Unione l'obbligo di richiedere un codice identificativo macchinario incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore e' subordinata al consenso dell'entita' responsabile dell'impianto di lavorazione del Paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del Paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo macchinario assegnato. 4. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la dismessa dei macchinari registrati sono notificate dal fabbricante o dall'importatore all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9.