Art. 18 
 
           Richiesta di codice identificativo macchinario 
 
  1.  Ogni  macchinario  e'  identificato  da  un   codice   («codice
identificativo    macchinario»)    generato     dall'emittente     di
identificativi competente per il territorio in cui il macchinario  e'
situato. 
  2.  I  fabbricanti  e  gli   importatori   richiedono   un   codice
identificativo    macchinario    trasmettendo    all'emittente     di
identificativi le informazioni di cui all'allegato II,  capitolo  II,
sezione 1, punto 1.7, nel formato ivi indicato. 
  3. Per i macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di  fuori
dell'Unione  l'obbligo  di  richiedere   un   codice   identificativo
macchinario    incombe    all'importatore    stabilito    all'interno
dell'Unione.  L'importatore  si  rivolge  a  qualsiasi  emittente  di
identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato  immette
i propri prodotti. La  registrazione  da  parte  dell'importatore  e'
subordinata al consenso dell'entita'  responsabile  dell'impianto  di
lavorazione del Paese  terzo.  L'importatore  comunica  all'operatore
economico responsabile dell'impianto di lavorazione del  Paese  terzo
tutti  i  dati  relativi  alla  registrazione,  compreso  il   codice
identificativo macchinario assegnato. 
  4. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel  modulo  di
richiesta iniziale e  la  dismessa  dei  macchinari  registrati  sono
notificate  dal  fabbricante  o  dall'importatore  all'emittente   di
identificativi senza indugio, nei formati indicati  all'allegato  II,
capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9.