Art. 18 
 
       Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il GME, sulla base dei criteri di  cui  al  presente
articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposizione  di
una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per
la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili.  La
predetta disciplina e' approvata con le modalita' di cui all'art.  5,
comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  79  del  1999  e  successive
modificazioni. 
  2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui al  comma  1
le offerte di produttori di energia da impianti a  fonti  rinnovabili
aventi tutte le seguenti caratteristiche: 
    a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente
ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o
di rifacimento, cosi' come definiti dal decreto 23 giugno 2016; 
    b)   gli   impianti   devono   essere   entrati   in    esercizio
successivamente al 1° gennaio 2017; 
    c)  gli  impianti  non  beneficiano  di  incentivi   sull'energia
prodotta. 
  3. Nell'ambito della piattaforma di mercato  di  cui  al  comma  1,
possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di  cui  al
comma 2 non  ancora  in  esercizio,  ma  dotati  di  tutti  i  titoli
abilitativi alla costruzione e all'esercizio, dei titoli  concessori,
ove previsti, e del preventivo di  connessione  alla  rete  elettrica
accettato in via definitiva. In tal caso, le  offerte  sono  riferite
alla produzione dell'impianto successiva  alla  data  di  entrata  in
esercizio. 
  4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma  di  cui  al
comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica  dell'impianto.  Il
GSE verifica il rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  2  e
rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, dandone comunicazione
al GME. Gli esiti  della  qualifica  sono  successivamente  trasmessi
all'acquirente dell'energia prodotta. Gli  impianti  qualificati  non
possono partecipare alle procedure di  asta  e  registro  di  cui  al
presente decreto. 
  5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli impianti  e
gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma  singola
o associata, ovvero mediante aggregatori. 
  6. L'ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a rimuovere  le
eventuali  barriere  regolatorie  per  il  finanziamento   di   nuove
iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo  di  mercato  di
cui al presente articolo. L'Arera stabilisce  altresi'  le  modalita'
con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della  piattaforma
di cui al comma 1 e le modalita' con le quali le medesime spese e  le
spese di gestione sono recuperate  dai  soggetti  che  accedono  alla
piattaforma. 
  7.  Il  GSE  sottopone  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una
proposta per l'aggiornamento della  procedura  per  l'identificazione
degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  ed  emissione  e
gestione delle garanzie di origine di cui all'art. 31, comma  1,  del
decreto interministeriale  6  luglio  2012,  al  fine  di  consentire
l'annullamento delle garanzie d'origine anche direttamente  da  parte
degli utilizzatori finali. 
  8. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono  definite   specifiche   misure   e   procedure   per   favorire
l'applicazione dei contratti di lungo termine per gli acquisti  della
pubblica  amministrazione,  anche  nell'ambito  del  Piano   d'azione
nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica amministrazione e delle
procedure di acquisto per forniture di  energia  tramite  gara  della
Consip per la pubblica amministrazione. 
  9. La partecipazione alla piattaforma di cui al  presente  articolo
e' volontaria e resta ferma la facolta'  di  stipulare  contratti  di
lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto di  cui  al
comma 6. L'ARERA stabilisce le modalita' per la registrazione di tali
contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma. 
  10. Fino alla data di piena operativita' della piattaforma  di  cui
al comma 1, il GSE, previo accordo dei soggetti che hanno ottenuto la
qualifica di cui al comma 4, rende disponibile sul  proprio  sito  le
caratteristiche dei progetti  e  promuove  l'incontro  con  le  parti
potenzialmente  interessate  alla  stipula  di  contratti  di   lungo
termine.