Art. 18 
 
           Modifiche al regime dell'utilizzo del contante 
 
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, dopo il comma 3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il
divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti
alla cifra di 2.000  euro.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  il
predetto divieto e la predetta soglia sono  riferiti  alla  cifra  di
1.000 euro.»; 
    b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi  del  comma
1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il  minimo  edittale,  applicabile  ai
sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 49 e 63 del  decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 49 (Limitazioni  all'uso  del  contante  e  dei
          titoli al portatore). - 1. E' vietato il  trasferimento  di
          denaro contante e di titoli  al  portatore  in  euro  o  in
          valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti
          diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il
          valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
          superiore a  3.000  euro.  Il  trasferimento  superiore  al
          predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo,  e'
          vietato anche quando  e'  effettuato  con  piu'  pagamenti,
          inferiori  alla  soglia,  che   appaiono   artificiosamente
          frazionati e puo' essere  eseguito  esclusivamente  per  il
          tramite di  banche,  Poste  italiane  S.p.a.,  istituti  di
          moneta elettronica e istituti di pagamento,  questi  ultimi
          quando prestano servizi di pagamento diversi da  quelli  di
          cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  numero  6),  del
          decreto  legislativo   27   gennaio   2010,   n.   11.   Il
          trasferimento effettuato per il tramite degli  intermediari
          bancari  e   finanziari   avviene   mediante   disposizione
          accettata per iscritto dagli  stessi,  previa  consegna  ai
          medesimi intermediari della somma in contanti. A  decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione, il beneficiario ha diritto  di  ottenere
          il pagamento nella  provincia  del  proprio  domicilio.  La
          comunicazione da parte  del  debitore  al  creditore  della
          predetta  accettazione   produce   gli   effetti   di   cui
          all'articolo 1277, primo comma, del codice  civile  e,  nei
          casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo
          1210 del medesimo codice. 
                2. Per il  servizio  di  rimessa  di  denaro  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e'  di  1.000
          euro. 
                3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento
          in valuta,  svolta  dai  soggetti  iscritti  nella  sezione
          prevista dall'articolo 17-bis del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro. 
                3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e  fino  al  31
          dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia  di
          cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di  2.000  euro.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2022, il  predetto  divieto  e  la
          predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. 
                4.  I  moduli  di  assegni  bancari  e  postali  sono
          rilasciati dalle banche e da Poste Italiane  S.p.A.  muniti
          della clausola di  non  trasferibilita'.  Il  cliente  puo'
          richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di  assegni
          bancari e postali in forma libera. 
                5. Gli assegni bancari e postali emessi  per  importi
          pari o superiori a 1.000 euro devono  recare  l'indicazione
          del nome o della ragione  sociale  del  beneficiario  e  la
          clausola di non trasferibilita'. 
                6. Gli assegni bancari e  postali  emessi  all'ordine
          del traente possono essere girati unicamente per  l'incasso
          a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 
                7. Gli assegni circolari, vaglia postali  e  cambiari
          sono emessi con l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'. 
                8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
          cambiari, di importo inferiore a  1.000  euro  puo'  essere
          richiesto, per iscritto, dal cliente senza la  clausola  di
          non trasferibilita'. 
                9.  Il  richiedente  di  assegno  circolare,   vaglia
          cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed  emesso
          con la clausola di non trasferibilita',  puo'  chiedere  il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente. 
                10. Per ciascun modulo di assegno bancario o  postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in  forma
          libera e' dovuta dal richiedente, a titolo  di  imposta  di
          bollo, la somma di 1,50 euro. 
                11.  I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare   le
          comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
          Poste Italiane S.p.A. i dati  identificativi  e  il  codice
          fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
          di assegni bancari o postali in  forma  libera  ovvero  che
          abbiano richiesto assegni  circolari  o  vaglia  postali  o
          cambiari in forma libera nonche' di coloro che  li  abbiano
          presentati all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono  individuate  le  modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La documentazione inerente  i  dati  medesimi,  costituisce
          prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice  di
          procedura penale. 
                12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
          disposizione  e'  ammessa  esclusivamente  l'emissione   di
          libretti di deposito, bancari o postali, nominativi  ed  e'
          vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari  o
          postali al portatore che, ove esistenti, sono  estinti  dal
          portatore entro il 31 dicembre 2018. 
                13. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          concernenti la circolazione del contante e le modalita'  di
          circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai
          trasferimenti in cui siano parte banche  o  Poste  Italiane
          S.p.A.,  istituti  di  moneta  elettronica  e  istituti  di
          pagamento,  nonche'  ai  trasferimenti   tra   gli   stessi
          effettuati  in  proprio  o  per  il  tramite   di   vettori
          specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). 
                14.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano ai trasferimenti di  certificati  rappresentativi
          di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane  S.p.A.,
          SIM, SGR, SICAV,  SICAF  e  imprese  di  assicurazione  che
          operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma  1,
          CAP. 
                15.  Restano  ferme  le  disposizioni   relative   ai
          pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti  pubblici
          e alle erogazioni da questi comunque disposte  verso  altri
          soggetti.  E'  altresi'   fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 494 del codice di procedura civile.» 
                «Art. 63 (Inosservanza delle disposizioni di  cui  al
          Titolo III). - 1. Fatta salva l'efficacia degli atti,  alle
          violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi
          1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 
                1-bis. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  per  le
          violazioni di cui all'articolo  49,  comma  5,  relative  a
          importi inferiori a 30.000 euro, l'entita'  della  sanzione
          minima e' pari al 10 per cento dell'importo  trasferito  in
          violazione della predetta disposizione. La disposizione  di
          cui al presente  comma  si  applica  qualora  ricorrano  le
          circostanze di minore gravita' della violazione,  accertate
          ai sensi dell'articolo 67. 
                1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1°
          luglio  2020  al  31  dicembre  2021  il  minimo  edittale,
          applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 2.000  euro.
          Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal  1°
          gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi  del
          comma 1, e' fissato a 1.000 euro. 
                2.  La   violazione   della   prescrizione   di   cui
          all'articolo 49,  comma  12,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro. 
                3. La violazione del divieto di cui all'articolo  50,
          comma  1,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
                4. La violazione del divieto di cui all'articolo  50,
          comma  2,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 
                5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51,
          comma 1, del presente decreto e' punita  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. 
                6. Per le violazioni di cui al comma 1  del  presente
          articolo, che riguardano importi superiori a 250.000  euro,
          la sanzione e'  quintuplicata  nel  minimo  e  nel  massimo
          edittali. 
                7. Per le violazioni di  cui  ai  commi  3  e  4  del
          presente  articolo,  che  riguardino  importi  superiori  a
          50.000 euro, la sanzione minima e massima e' aumentata  del
          50 per cento.»