Art. 18 
 
          Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra 
 
  1. Ai  fini  di  cui  all'articolo  20,  del  regolamento  (UE)  n.
517/2014, sulla base  delle  informazioni  di  cui  all'articolo  19,
paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE)  n.  517/2014  nonche'  su
quelle contenute nella Banca  dati  di  cui  all'articolo  16,  ISPRA
elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre
di ogni anno, una relazione  sulle  emissioni  di  gas  fluorurati  a
effetto serra. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse.