Art. 18 Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra 1. Ai fini di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 nonche' su quelle contenute nella Banca dati di cui all'articolo 16, ISPRA elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse.