Art. 18 
 
                    Caratteristiche delle azioni 
 
  1. Il Ministero sottoscrive azioni di nuova  emissione.  Le  azioni
emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da  parte  del  Ministero
sono azioni ordinarie  che  attribuiscono  il  diritto  di  voto  non
limitato ne' condizionato nell'assemblea ordinaria  e  nell'assemblea
straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli  utili  ne'
postergate nell'attribuzione delle perdite. 
  2. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al  Ministero
rispettano le condizioni previste dall'articolo  31  del  regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.  575  del  26  giugno
2013. 
  3. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e'
determinato   secondo   i   criteri   e   la   metodologia   indicati
nell'allegato. 
  4. Le spese di sottoscrizione delle azioni da parte  del  Ministero
sono interamente a carico dell'Emittente.