Art. 18 
 
 
                       Audizione del debitore 
 
  1.  Entro  quindici  giorni  lavorativi   dalla   ricezione   della
segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca  dinanzi  al
collegio nominato ai sensi  dell'articolo  17  il  debitore  medesimo
nonche', quando si tratta di societa' dotata di organi di  controllo,
i componenti di questi ultimi, per l'audizione  in  via  riservata  e
confidenziale. 
  2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il  presidente,  che
nomina relatore  se  stesso  o  altro  componente  del  collegio.  Il
relatore  ha  il  compito  di  acquisire  e  riferire  i  dati  e  le
informazioni rilevanti. 
  3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto  degli  elementi
di  valutazione  da  questi  forniti  nonche'  dei   dati   e   delle
informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o  che
si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti  di
allerta, dispone  l'archiviazione  delle  segnalazioni  ricevute.  Il
collegio dispone in ogni  caso  l'archiviazione  quando  l'organo  di
controllo  societario,  se  esistente  o,   in   sua   mancanza,   un
professionista  indipendente,  attesta  l'esistenza  di  crediti   di
imposta o di altri crediti  verso  pubbliche  amministrazioni  per  i
quali sono decorsi  novanta  giorni  dalla  messa  in  mora,  per  un
ammontare complessivo che, portato in  compensazione  con  i  debiti,
determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15,
comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati
i documenti  relativi  ai  crediti.  L'attestazione  ed  i  documenti
allegati sono e' utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI.
Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti  che
hanno effettuato la segnalazione. 
  4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con
il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il  termine
entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. 
  5. Se il debitore non assume alcuna  iniziativa  allo  scadere  del
termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa  con  breve
relazione scritta il referente, che ne  da'  immediata  comunicazione
agli autori delle segnalazioni. 
  6.  Dell'eventuale  presentazione  dell'istanza   di   composizione
assistita della crisi da parte del debitore, ai  sensi  dell'articolo
19, il referente da' notizia ai  soggetti  qualificati  di  cui  agli
articoli  14  e  15  che  non  abbiano  effettuato  la  segnalazione,
avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per
tutta la durata del procedimento. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.