Art. 18 
 
Norme in materia di semplificazione per  la  gestione  del  Fondo  di
                         garanzia per le PMI 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso. 
  2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di  garanzia  regionali  e
dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta  limitazione  rimane
in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di  conversione  del
presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera. 
  3. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  di  canali  alternativi  di
finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita'
del predetto Fondo, in favore dei soggetti  che  finanziano,  per  il
tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,  progetti
di investimento realizzati da micro, piccole e  medie  imprese,  come
definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di
attivita' ammissibili all'intervento del Fondo. 
  4. Ai fini di cui al comma 3: 
    a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale
una pluralita' di  soggetti  puo'  richiedere  a  una  pluralita'  di
potenziali   finanziatori,   tramite   piattaforme   on-line,   fondi
rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto; 
    b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso  il  quale
famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite  piattaforme
on-line, da una pluralita' di investitori. 
  5. La garanzia di  cui  al  comma  3  e'  richiesta,  per  conto  e
nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma  3,
dai gestori di  piattaforme  di  social  lending  o  di  crowdfunding
preventivamente  accreditati,  a  seguito  di  apposita   valutazione
effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti  di
cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che
deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto
finanziatore   nel   rischio   dell'operazione,   le   modalita'   di
retrocessione ai soggetti finanziatori delle  somme  derivanti  dalla
eventuali escussione e liquidazione della garanzia, nonche' i criteri
per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al  comma
5,  tra  i  quali  rientrano  la  trasparenza  della   modalita'   di
determinazione del  prezzo  dei  finanziamenti,  l'affidabilita'  del
modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto
delle norme  che  regolano  le  attivita'  riservate  dalla  legge  a
particolari categorie  di  soggetti,  ivi  inclusa  la  raccolta  del
risparmio tra  il  pubblico  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla
normativa tecnica della Banca d'Italia.