Art. 18 
 
Disposizioni  relative   alla   responsabilita'   primaria   e   alla
  responsabilita'  ultima  in  materia  di  combustibile  esaurito  o
  rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021 
 
  1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014,  n.  45,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis (Principi generali). -  1.  I  soggetti  produttori  di
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti  titolari
di autorizzazioni per attivita' o impianti connessi alla gestione  di
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono  responsabili  in
via  principale  della  sicurezza  della  gestione  di  tali  materie
radioattive. 
  2. In mancanza dei soggetti di cui al comma  1  o  di  altra  parte
responsabile, lo Stato e' responsabile in  via  sussidiaria  riguardo
alla gestione del combustibile esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi
prodotti  nel  territorio  nazionale,   con   esclusione   dei   casi
riguardanti  la  restituzione  di  sorgenti  sigillate  dismesse   al
fornitore o al fabbricante in territorio estero o la  spedizione  del
combustibile esaurito di reattori  di  ricerca  al  Paese  dal  quale
proviene la fornitura dei combustibili di reattori di  ricerca  o  in
cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali
applicabili. 
  3.  Qualora  rifiuti  radioattivi  o  combustibile  esaurito  siano
spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un  Paese  terzo
per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato e'  responsabile,  in
via  sussidiaria  rispetto  agli  altri  soggetti  obbligati,   dello
smaltimento  sicuro  e  responsabile  di  tali  materie   radioattive
prodotte  nel  territorio  nazionale,  compresi   eventuali   rifiuti
qualificabili come sottoprodotti, definiti come  rifiuti  radioattivi
derivanti dalle attivita' di trattamento e ritrattamento. 
  4.  Qualora  rifiuti  radioattivi  o  combustibile  esaurito  siano
spediti  in  Italia,  per  il  trattamento  o  il  ritrattamento,  la
responsabilita' sussidiaria dello smaltimento sicuro  e  responsabile
di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili
come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle
attivita' di trattamento  e  ritrattamento,  e'  dello  Stato  membro
dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie
radioattive sono state spedite. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  2  e  3  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
 
          Note all'art. 18: 
              Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45  (Attuazione
          della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce  un  quadro
          comunitario per  la  gestione  responsabile  e  sicura  del
          combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti  radioattivi),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  marzo  2014,  n.
          71.