Art. 18 
 
Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
  in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza 
 
  1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d),  del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla
fine della lettera sono soppresse. 
 
          Note all'art. 18: 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'art.   5-bis   della
          decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93  (Disposizioni  urgenti
          in materia di sicurezza e per il contrasto  della  violenza
          di genere, nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
          commissariamento   delle   province),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 5-bis (Azioni per  i  centri  antiviolenza  e  le
          case-rifugio). - 1. Al fine di  dare  attuazione  a  quanto
          previsto dall'art. 5, comma 2,  lettera  d),  del  presente
          decreto, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e
          alle pari opportunita', di cui all'art. 19,  comma  3,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 61, comma 22,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e,
          quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a  10  milioni
          di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno   2015,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, provvede annualmente a  ripartire  tra
          le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 
                a) della programmazione regionale e degli  interventi
          gia' operativi per contrastare la  violenza  nei  confronti
          delle donne; 
                b) del numero  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e
          privati gia' esistenti in ogni regione; 
                c) del numero delle case-rifugio pubbliche e  private
          gia' esistenti in ogni regione; 
                d) della necessita' di riequilibrare la presenza  dei
          centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione. 
              3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle  quali
          e' garantito l'anonimato, sono promossi da: 
              a) enti locali, in forma singola o associata; 
              b) associazioni e organizzazioni operanti  nel  settore
          del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,
          che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche  in
          materia di violenza contro le  donne,  che  utilizzino  una
          metodologia  di  accoglienza  basata  sulla  relazione  tra
          donne, con personale specificamente formato; 
              c) soggetti di cui alle lettere a) e b),  di  concerto,
          d'intesa o in forma consorziata. 
              4. I centri antiviolenza e le case-rifugio  operano  in
          maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari  e
          assistenziali territoriali, tenendo conto delle  necessita'
          fondamentali per la protezione delle persone che  subiscono
          violenza,  anche  qualora  svolgano  funzioni  di   servizi
          specialistici. 
              5. Indipendentemente dalle  metodologie  di  intervento
          adottate e  dagli  specifici  profili  professionali  degli
          operatori   coinvolti,   la   formazione    delle    figure
          professionali dei centri antiviolenza e delle  case-rifugio
          promuove un approccio integrato  alle  fenomenologie  della
          violenza, al fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle
          diverse dimensioni della violenza subita dalle  persone,  a
          livello   relazionale,   fisico,   psicologico,    sociale,
          culturale ed economico. Fa altresi' parte della  formazione
          degli   operatori   dei   centri   antiviolenza   e   delle
          case-rifugio  il  riconoscimento  delle  dimensioni   della
          violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
              6. Le regioni destinatarie  delle  risorse  oggetto  di
          riparto  presentano  al  Ministro  delegato  per  le   pari
          opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
          concernente le iniziative adottate nell'anno  precedente  a
          valere sulle risorse medesime. 
              7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
          il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
          Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione
          sullo stato di utilizzo delle risorse  stanziate  ai  sensi
          del presente articolo.».