Art. 18 Direzione generale «Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana» 1. La Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione, al sostegno, alla valorizzazione della creativita' contemporanea italiana. Sostiene l'arte contemporanea, la cultura architettonica e urbanistica, le arti applicate, ivi compresi il design e la moda. Promuove interventi di rigenerazione urbana. 2. In particolare, il direttore generale: a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica contemporanee e delle arti applicate; b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, del design e della moda contemporanee italiane; c) promuove la conoscenza dell'arte e della cultura architettura, del design e della moda contemporanee italiane all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo; d) promuove la creativita' e la produzione nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti e creativi; e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private; f) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice; g) vigila sulla realizzazione e svolge attivita' di censimento e catalogazione sulle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni; h) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di opere d'arte contemporanea; i) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice; l) promuove e partecipa alla realizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di inventariazione, catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee, del design e della moda e mappatura degli spazi urbani; m) promuove, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, la formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, del design e della moda; n) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate allo svolgimento di attivita' culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; o) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero; p) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero. 3. La Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 4. La Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166: «Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita' statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.». - La legge 29 luglio 1949, n. 717 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237. - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. 2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. 3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni. 4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.». - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4. - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 12.