ARTICOLO 18 Transito 1. Ciascuno Stato puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorita' Centrali ovvero, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente gli estremi della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione. 3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.