Art. 18 Modifiche all'articolo 50 del codice della giustizia contabile - Pronuncia sulla nullita' 1. All'articolo 50, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «della parte che ha dato luogo alla nullita'» sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile».
Note all'art. 18: - Si riporta l'articolo 50 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 50 (Pronuncia sulla nullita'). - 1. Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende. 2. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile.».