Art. 18 
 
               Sorveglianza sanitaria e primo soccorso 
 
  1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di  lavoro  di  cui  al
presente capo, le funzioni  di  medico  competente  sono  svolte  dai
medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari
del Corpo nazionale che abbiano esercitato per  almeno  quattro  anni
attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito
delle strutture  dipendenti  dal  Ministero  dell'interno  ovvero  in
possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  38,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a  livello  centrale  e
periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni  di  medico
competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi  e  dei
dirigenti medici del  Corpo  nazionale,  si  provvede  attraverso  le
convenzioni previste dalle norme vigenti. 
  2. In relazione alla peculiarita' dei  compiti  istituzionali,  per
gli aspetti disciplinati dal presente capo, al  personale  del  Corpo
nazionale  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di  libretto
individuale sanitario e di rischio e di idoneita' psicofisica, con le
relative periodicita', diverse da quelle  annuali,  in  relazione  al
settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli
25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  3. La verifica di assenza di condizioni di  alcol-dipendenza  o  di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo
41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' disciplinata,
per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il  medesimo
provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni  in  materia  di
verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione  di  sostanze
psicotrope e stupefacenti  individua,  in  relazione  ai  settori  di
impiego  del  personale,  le  procedure  per  lo  svolgimento   degli
accertamenti, la periodicita' degli stessi e le strutture sanitarie. 
  4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici  o  presso
le quali  prestano  servizio  piu'  medici  competenti,  puo'  essere
nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore. 
  5. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della  difesa  civile   provvede,   attraverso   specifici   percorsi
formativi,  all'aggiornamento  professionale  dei  medici  del  Corpo
nazionale in servizio che svolgono le funzioni di medico  competente,
ai  sensi  dell'articolo  179,  comma  1,  lettera  d)  del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo  dell'art.  38,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica  v.  nelle
          note alle premesse), v. nelle note all'art. 7. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  179  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 179 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli
          dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Il  personale
          appartenente  ai  ruoli  dei  direttivi  e  dei   dirigenti
          sanitari  di  cui  all'art.  178,  fermo  restando   quanto
          disposto dall'art. 6, lettera z) , della legge 23  dicembre
          1978, n. 833, espleta le funzioni proprie  della  qualifica
          di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte
          dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei  casi
          di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 
              2. Il personale di cui al comma 1  svolge  le  seguenti
          funzioni: 
              (Omissis). 
                d)  nell'ambito  delle   strutture   dipendenti   dal
          Ministero  dell'interno,  svolge  le  funzioni  di   medico
          competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le
          attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  25  e  41,  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v.
          nelle note alle premesse): 
              «Art. 25 (Obblighi del  medico  competente).  -  1.  Il
          medico competente: 
                a) collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  con  il
          servizio di prevenzione e protezione alla  valutazione  dei
          rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
          della sorveglianza sanitaria,  alla  predisposizione  della
          attuazione delle misure per la tutela della salute e  della
          integrita' psico-fisica dei  lavoratori,  all'attivita'  di
          formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
          la parte di competenza, e alla organizzazione del  servizio
          di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di
          lavorazione  ed  esposizione  e  le   peculiari   modalita'
          organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
          e valorizzazione  di  programmi  volontari  di  «promozione
          della salute», secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale; 
                b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
          cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti  in
          funzione dei rischi specifici e tenendo  in  considerazione
          gli indirizzi scientifici piu' avanzati; 
                c)  istituisce,  aggiorna  e  custodisce,  sotto   la
          propria  responsabilita',  una  cartella  sanitaria  e   di
          rischio  per  ogni  lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza
          sanitaria. Tale cartella e' conservata con salvaguardia del
          segreto  professionale  e,  salvo  il  tempo   strettamente
          necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria  e
          la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo  di
          custodia concordato al  momento  della  nomina  del  medico
          competente; 
                d) consegna al  datore  di  lavoro,  alla  cessazione
          dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con  salvaguardia
          del segreto professionale; 
                e)  consegna  al  lavoratore,  alla  cessazione   del
          rapporto di lavoro, copia della  cartella  sanitaria  e  di
          rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
          alla  conservazione  della  medesima.   L'originale   della
          cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
          di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196, da parte del datore di  lavoro,  per  almeno  dieci
          anni,  salvo  il  diverso   termine   previsto   da   altre
          disposizioni del presente decreto; 
                f). 
                g)   fornisce   informazioni   ai   lavoratori    sul
          significato   della   sorveglianza   sanitaria   cui   sono
          sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
          a  lungo  termine,  sulla  necessita'  di   sottoporsi   ad
          accertamenti  sanitari  anche  dopo  la  cessazione   della
          attivita'  che  comporta  l'esposizione  a   tali   agenti.
          Fornisce altresi', a richiesta,  informazioni  analoghe  ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
                h) informa ogni lavoratore interessato dei  risultati
          della sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'art.  41  e,  a
          richiesta  dello   stesso,   gli   rilascia   copia   della
          documentazione sanitaria; 
                i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni
          di cui all'art. 35, al datore di  lavoro,  al  responsabile
          del servizio  di  prevenzione  protezione  dai  rischi,  ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
          anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria  effettuata
          e fornisce indicazioni sul significato di  detti  risultati
          ai fini della attuazione delle misure per la  tutela  della
          salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori; 
                l) visita gli ambienti di  lavoro  almeno  una  volta
          all'anno o a cadenza diversa che stabilisce  in  base  alla
          valutazione dei rischi; la indicazione di una  periodicita'
          diversa dall'annuale deve essere comunicata  al  datore  di
          lavoro ai fini  della  sua  annotazione  nel  documento  di
          valutazione dei rischi; 
                m)  partecipa  alla  programmazione   del   controllo
          dell'esposizione dei lavoratori i cui  risultati  gli  sono
          forniti con tempestivita' ai  fini  della  valutazione  del
          rischio e della sorveglianza sanitaria; 
                n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso
          dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero  del
          lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  entro  il
          termine di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.». 
              «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
          sanitaria e' effettuata dal medico competente: 
                a) nei casi previsti dalla normativa  vigente,  dalle
          indicazioni fornite dalla  Commissione  consultiva  di  cui
          all'art. 6; 
                b) qualora il lavoratore ne  faccia  richiesta  e  la
          stessa sia ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi lavorativi. 
              2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
                a)  visita  medica  preventiva  intesa  a  constatare
          l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il  lavoratore
          e' destinato al fine di  valutare  la  sua  idoneita'  alla
          mansione specifica; 
                b) visita medica periodica per controllare  lo  stato
          di salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di  tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
                c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
          sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai  rischi
          professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
          di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa  svolta,
          al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
          specifica; 
                d)  visita  medica  in  occasione  del  cambio  della
          mansione  onde   verificare   l'idoneita'   alla   mansione
          specifica; 
                e) visita medica  alla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 
                e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
                e-ter) visita  medica  precedente  alla  ripresa  del
          lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
          superiore ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine  di
          verificare l'idoneita' alla mansione. 
              2-bis. Le  visite  mediche  preventive  possono  essere
          svolte in  fase  preassuntiva,  su  scelta  del  datore  di
          lavoro,  dal  medico  competente  o  dai  dipartimenti   di
          prevenzione  delle  ASL.  La  scelta  dei  dipartimenti  di
          prevenzione  non  e'  incompatibile  con  le   disposizioni
          dell'art. 39, comma 3. 
              3. Le visite mediche di cui  al  comma  2  non  possono
          essere effettuate: 
                a); 
                b) per accertare stati di gravidanza; 
                c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 
              4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e  spese
          del datore di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e
          biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio
          ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed  alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono  altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope   e
          stupefacenti. 
              4-bis. Entro  il  31  dicembre  2009,  con  accordo  in
          Conferenza  Stato-Regioni,  adottato  previa  consultazione
          delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e  le
          modalita'  per  l'accertamento  della  tossicodipendenza  e
          dell'alcol dipendenza. 
              5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
          alla cartella sanitaria e di rischio di  cui  all'art.  25,
          comma 1, lettera c), secondo i requisiti  minimi  contenuti
          nell'Allegato  3A  e  predisposta  su  formato  cartaceo  o
          informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53. 
              6. Il medico competente, sulla  base  delle  risultanze
          delle visite mediche di cui al comma  2,  esprime  uno  dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
                a) idoneita'; 
                b) idoneita' parziale, temporanea o  permanente,  con
          prescrizioni o limitazioni; 
                c) inidoneita' temporanea; 
                d) inidoneita' permanente. 
              6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
          comma 6 il medico competente esprime  il  proprio  giudizio
          per  iscritto  dando  copia  del   giudizio   medesimo   al
          lavoratore e al datore di lavoro. 
              7. Nel caso di espressione del giudizio di  inidoneita'
          temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 
              8. 
              9.  Avverso  i  giudizi  del  medico  competente,   ivi
          compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso.».