Art. 18 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici interessati svolgono le  attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.