Art. 18 Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita' nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni 1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.». 2. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalita' a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attivita' istituzionali fondamentali.» Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;».